Il maxiemendamento che abolisce le Province e istituisce le Città Metropolitane (CM nel seguito) apre una fase di grande incertezza relativamente agli assetti che assumerannno le amministrazioni locali nonché, come vedremo, infrange ogni possibilità di svolgimento del quinto referendum per la separazione del Comune per il quale si sono appena raccolte le firme.
Il maxiemendamento prevede che la natura ed il significato che il nuovo Ente dovrà assumere dipenda fortemente dallo Statuto della CM stessa, che sarà redatto e approvato dalla Consulta Metropolitana e dal Consiglio Metropolitano (per la verità nella legge c’è una grossa confusione sui ruoli dei due organismi.. ma evito di entrare nei dettagli). Tali organismi, composti da Sindaci e consiglieri dei Comuni appartenenti alla CM, dovranno in particolare attuare una scelta che definirei decisiva, per le sue molte implicazioni: se il Sindaco della CM debba essere eletto a suffragio tra tutti gli elettori della CM oppure se questi debba essere, per default, il Sindaco del Comune capoluogo. Nel caso che opti per questa seconda possibilità, attenzione, il comma 22 prevede che “è condizione necessaria affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale che, entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni.”
Ora, qual è la ratio di quanto sopra? A mio parere una lettura può essere la seguente: intento del legislatore è lasciare al territorio la scelta tra due possibili modelli:
- Nel caso si opti per un Sindaco Metropolitano non eletto ma semplicemente coincidente con quello del capoluogo la CM assomiglierà molto alla vecchia Provincia (di cui comunque eredita tutte le obbligazioni e le competenze), con il capoluogo primum inter pares.. per capirsi questo è l’auspicio di Orsoni.
- Se si opta per l’elezione diretta, la legge obbliga il capoluogo a frazionarsi in modo tale che nel nuovo organismo i comuni aderenti siano di pari gerarchia. Va da sé, inoltre, che il Sindaco Metropolitano eletto a suffragio universale avrebbe un mandato morale oggettivamente superiore a quello che nel caso 1. Ed a quel punto, non essendoci più un comune capoluogo, il “vero” Sindaco, quello che conta sarà proprio quello metropolitano. E proprio in quest’ottica è logico pensare che, una volta scelta la strada dell’elezione popolare, i redigenti lo Statuto “riempiano” di contenuti le attribuzioni della CM. Per esempio, è chiaro che tutte le maggiori questioni di cui ci siamo occupati (le Grandi Navi, Porto Marghera, il tram, i collegamenti interlagunari, l’aeroporto, lo stadio, saranno tutti, ma proprio tutti, fisiologicamente di competenza del Sindaco Metropolitano (per la cui elezione, si badi bene, il voto di un abitante di Via Cappuccina, di uno Cannaregio e di uno di Fossalta di Portogruaro conteranno in uguale misura..).
Non ho deliberatamente accennato alla prossima imminente elezione del Sindaco nella primavera del 2015 per un fatto di tempi: lo Statuto sarà approvato entro il 31 dicembre 2014. Anche ove prevedesse l’elezione diretta del Sindaco metropolitano, non vi sarebbero i tempi tecnici per dividere il Comune capoluogo. Infatti, il meccanismo previsto dalla legge prevede che la proposta di divisione del Comune capoluogo (che, nello spirito di creare comuni di grandezza comparabile agli altri, verosimilmente prevederà una divisione assai più incisiva: perlomeno in terraferma Mestre e Marghera, se non anche Favaro/Tessera e forse nella città d’acqua il Lido/Pellestrina) dovrà essere elaborata dal Consiglio Comunale (sempre il Comma 22) e approvata con referendum esteso a tutti gli elettori della CM. Per la verità non è chiaro che succede se il referendum boccia detta proposta di divisione (e questo oggettivamente non sembra essere un dettaglio di poco conto).
Sempre a proposito di referendum, quello che chiede (per la quinta volta) di separare il Comune tra città d’acqua e città di terra non ha alcuna possibilità di essere effettuato. Non solo per motivi logici e di opportunità, che sono evidenti, ma anche in punta di diritto, in base al combinato disposto del maxiemendamento de quo e della legge regionale L.R. 25/1992 che regola l’effettuazione di questo tipo di consultazioni. Non entro nel merito perché argomento troppo tecnico e noioso ma credetemi..
Quindi ricapitolando :
- il referendum sulla separazione in due del Comune non si farà (con buona pace dei proponenti);
- anche ove il redigendo Statuto della CM prevedesse l’elezione del Sindaco metropolitana a suffragio universale e quindi la divisione del Comune in più (più di due..) Comuni più piccoli, non vi sono i tempi tecnici per farlo
ne consegue che le prossime elezioni si giocheranno certamente nello stesso ambito di sempre.
Prepariamoci per tempo.
