Le criticitĂ veneziane, quando ce le ricordiamo o quando brutalmente ci si pongono davanti da sole, appaiono oggi in tutta la loro evidenza e crudezza e nella loro disarmante semplicitĂ ; semplicitĂ dell’evidenza e non purtroppo delle soluzioni che, all’opposto, sono molto piĂą complesse. Parlo della cittĂ di acqua, cittĂ storica e laguna, e nonostante riguardo all’unitĂ del Comune io sia un unionista convinto ( e non ho cambiato idea), non lo sono a tal punto da non vedere che il lato lagunare della cittĂ ha delle sue specificitĂ non omologabili a tutto territorio metropolitano ( per la veritĂ non omologabili a nessun altro luogo al mondo). E che richiedono risposte altrettanto specifiche e uniche.
( n.d.r.In nota, alla fine dell’articolo, ma solo come pro memoria, provo a mettere in fila le specificità e le conseguenze emergenziali che ne derivano ).
Può riuscire la legislazione ordinaria a far fronte in modo radicale alle emergenze che derivano da questa specificità in tempi che, data l’urgenza, dovrebbero essere da oggi in poi ragionevolmente veloci ? C’è da dubitarne. Adattare la inevitabile rigidità di una legge che deve valere per il territorio nazionale, se non perfino europeo, ad una situazione così particolare e specifica come quella  della città storica di Venezia diventa, come si è visto in molte circostanze, non solo controproducente ma un aggravante del male, anziché curarlo.
Ecco che allora comincia a farsi strada da più parti l’idea che si debba velocemente andare ad una forma legislativa che deroghi dalle comuni leggi, sia nazionali che regionali, che a loro volta fanno i conti con la legislatura europea; una forma legislativa che valga solo e soltanto all’interno del perimetro lagunare.
La liberalizzazione del commercio per esempio ( vedi legge Bersani) può andar bene dappertutto, aumentando offerta e concorrenza con relativo autocalmieramento dei prezzi, ma in città storica di Venezia ha l’effetto contrario di espellere o annientare il commercio utile alla cittadinanza residente, oltre che di snaturare la tipicità e la tradizione di qualità che la città stessa offriva. Su questo va detto che anche per altri centri storici stanno maturando idee utili a far fronte al problema; il quale, almeno in questo caso, sembra essere trasversale. ( vedi anche: http://www.luminosigiorni.it/2015/01/rivediamo-la-legge-bersani-un-urgenza-per-venezia/)
Altro esempio. La legge che dĂ concessione di licenze per Bed and Breakfast, legge che la Regione Veneto ha inteso giĂ da tempo emanare per fare del turismo veloce una risorsa agile in una regione in cui il settore è al primo posto in Italia, a Venezia non può valere; perchĂ© ha oggettivamente reso vantaggiosa lo spostamento in terraferma della residenza anche per proprietari di immobili che non avrebbero avuto difficoltĂ a risiedervi, ma che lo hanno fatto per adattare quella loro struttura abitativa alla ricettivitĂ turistica. Guadagnando per altro molto di piĂą di un comune affitto a residenti quand’anche a prezzo di mercato.
E ancora. Il sistema delle imposte che, pur sgradito a molti in Italia, deve comunque essere esteso in modo omogeneo e senza eccezioni a tutto il territorio nazionale, nelle condizioni di difficoltĂ oggettive come a Venezia, dove la struttura specifica del territorio obbliga a costi piĂą alti in tutti i settori, andrebbe adattato, ribassandolo, alla situazione contingente; per evitare che poi tutto ricada, come ora avviene, sui residenti e anche sui pendolari per lavoro, a cui vengono offerti beni e servizi a costi che, al netto delle inevitabili speculazioni, diventano obbligatoriamente ben piĂą alti; facilitando di fatto, unitamente alle altre criticitĂ , lo spostamento di residenza o la fruizione di servizi fuori dalla cittĂ storica.
Infine. I diritti sacrosanti di tutti i cittadini del pianeta di muoversi liberamente e senza discriminazioni dove a loro piĂą aggrada, nella cittĂ storica di Venezia sono diritti che però devono fare i conti con i diritti dei residenti e in generale di chi, anche non residente, usa la cittĂ storica per attivitĂ lavorative e comunque non turistiche. Diritti questi che devono assolutamente prevalere sugli altri. Ciò che altrove va liberamente consentito ( la mobilitĂ ovunque addirittura per promuovere il turismo) a Venezia necessita di limitazioni o di elementi dissuasori o, meglio ancora, di tecnicitĂ lecite ( consentite da leggi proprie) nell’organizzazione dei flussi e delle presenze. Insomma norme speciali che abbiano il risultato di far trarre vantaggio economico dal bene turistico e soprattutto di pianificarlo e razionalizzarlo per ridurne l’impatto ( due piccioni, fava unica).
Ora è difficile stabilire quale debba essere la migliore struttura amministrativa e di autogoverno in grado di avviare una rapida azione politica in tal senso. C’è chi vede addirittura una laguna separata amministrativamente dal resto del Comune e con un suo Statuto Speciale. C’è chi ritiene invece che il mantenimento unitario del Comune possa comunque prevedere una specialità al suo interno. C’è chi infine all’interno della Città Metropolitana già istituita vede la possibilità di articolare l’attuale comune in più comuni di cui uno sia sicuramente quello lagunare; e questo anzi è un assetto da cui, sempre per legge, non si può più prescindere.
Mi permetto però di osservare che la fisionomia giuridico amministrativa dell’ente richiedente questa specialità normativa adattata alle specificità oggettive del contesto lagunare è fatto relativamente secondario; secondario beninteso rispetto all’obiettivo di ottenere una forma legislativa non ordinaria per una porzione di territorio che può essere anche più ristretto della superfice su cui insiste l’ente stesso. Si può fare l’esempio di un Parco Nazionale, vale a dire di un’area tutelata dalla legge con norme restrittive per garantire la conservazione della naturalità . Ora all’interno di un comune, e ciò avviene in molti casi in Italia, può esserci una parte che è Parco Nazionale, su cui insiste la legge relativa ai parchi nazionali, e una parte che non è parco e su cui insistono le leggi chiamiamole ordinarie. Il Comune resta unico ed è, in questo caso con lo Stato, interlocutore interessato alla sua porzione di Parco, pur avendo una parte del suo territorio su cui insistono leggi ordinarie.
Ora in ogni caso l’ente che è stato individuato dal legislatore italiano come ente centrale in grado di dialogare con l’Europa, entro il cui quadro normativo sta la legislazione nazionale e regionale, è la CittĂ Metropolitana. Sembra essere perciò questo il soggetto forte che da ora in avanti dovrebbe poter essere il primo interlocutore in grado di richiedere una forma legislativa in deroga alle legislazioni ordinarie ai vari livelli. E ciò anche nel caso, all’interno della CittĂ Metropolitana, si articoli l’attuale comune in piĂą comuni; tenendo conto che tra questi comuni ci dovrĂ essere nel nostro caso anche Marghera, area che a sua volta necessiterebbe di norme adattate ad una certa rilevante specificitĂ di problematiche.
Alla fine di tutto il termine che viene più in mente parlando di norme, di specificità e di specialità è “Legge Speciale”.
La Legge Speciale è ben nota a Venezia e la sua storia è stata controversa per l’uso e per gli effetti che una pluridecennale legislazione speciale ha prodotto, soprattutto accompagnata da finanziamenti speciali dedicati alla città , in aggiunta a quelli ordinari. Con risultati bisogna dire modesti, rispetto alle grandi emergenze. In più, di questi tempi sembra controproducente continuare a richiedere assistenza economica allo Stato. Quindi si continui pure ad usare il termine “ Legge Speciale”, ma ben consci che si tratta di una cosa molto diversa e si spera molto più dinamica ed efficiente. Dovrà in definitiva essere il quadro normativo per la città storica e la laguna, adattato ad una rivisitazione delle specificità dell’area che rispetto a quarant’anni fa non sono più le stesse. O meglio: alcune sono sempre le stesse, altre sono nuove in uno scenario che nel frattempo si è molto aggravato.
************Â Â ***********Â Â **********Â Â ****************Â Â *********Â **********Â ************
NOTE A MARGINE
SPECIFICITA’ DELLA CITTA’ STORICA DI VENEZIA
1.  Calo continuo del numero dei residenti ( emergenza maggiore rispetto ai comuni centri storici in rapporto all’isolamento e alla difficoltà dell’uso ordinario     della città dall’esterno; rischio estinzione della città reale )
 2.  Massiccia presenza turistica ( diventa un’ emergenza rispetto al numero dei residenti, alla superficie su cui insiste, per la mobilitĂ , per la concorrenza nel       mercato immobiliare a tutti i livelli, nel commercio)
3. Â ViabilitĂ interna ed esterna solo acquea ( con relativi tempi piĂą lunghi, rottura di carico di persone e merci, moto ondoso, costi generali maggiori)
4.  Viabilità solo pedonale e struttura urbana adattata solo ad essa ( tempi più lunghi di percorrenza e percezione di lontananza dalla città di terra, problema     degli accessi e della mobilità )
5. Â CittĂ -isola, isolamento lagunare della cittĂ storica ( distanza oggettiva dalla cittĂ di terra e problema degli accessi e della mobilitĂ )
6.  Presenza dell’acqua, con relativo moto ondoso, all’interno della città ( emergenza per rive e fondazioni degli edifici)
7. Â Maree e acqua alta ( emergenza per piani bassi, commercio, viabilitĂ pedonale)

Carlo Rubini (Venezia 1952) è stato docente di geografia a Venezia presso l’istituto superiore Algarotti fino al congedo nel 2016. Giornalista Pubblicista, iscritto all’albo regionale del Veneto e scrittore di saggi geografici, ambientali e di cultura del territorio, è Direttore Responsabile anche della rivista Trimestrale Esodo.