Calato il polverone emotivo immediatamente successivo alla bocciatura del referendum sulla separazione, analizziamo a mente fredda la sentenza del TAR. Cerco di farlo in modo obiettivo, fermo restando che sono di parte così come sono di parte i commenti di giuristi (naturalmente sbandierati dai separatisti come pareri di luminari mondiali) che hanno espresso riserve critiche alla sentenza stessa. Mi riferisco ad una esemplarmente chiara disamina di Giacomo Menegus pubblicata dal Gruppo 25 aprile https://gruppo25aprile.org/2018/08/19/tar-veneto-una-sentenza-che-non-convince/ e a un intervento di Daniele Trabucco, apparso sul Corriere qualche giorno fa.
Il TAR ha opposto tre argomenti. Quello chiave, come prevedibile, è l’incompatibilità della procedura ex lr. 25/1992 con la Delrio. Più due “di contorno” ma che, bene precisarlo, per il TAR da soli sarebbero stati determinanti (le deliberazioni regionali impugnate resterebbero comunque illegittime, per l’illegittimità delle modalità con cui hanno disposto la consultazione referendaria, sotto almeno i due seguenti profili..). Vediamo dapprima questi due profili.
Primo profilo
- Il quesito era formulato senza i necessari caratteri di chiarezza, semplicità, coerenza, completezza e univocità perché si parlava di Comuni di Venezia e Mestre senza determinare in dettaglio le rispettive parti di territorio.
In effetti, il termine geografico Mestre non indica tutta la Terraferma (ovvero il territorio dell’eventuale Comune di Mestre). Né peraltro viene in aiuto la Storia perché l’unico Comune di Mestre di cui si ha traccia (quello assorbito nel 1926) non corrispondeva come noto a quello immaginato dai referendari. Errore tecnico, dunque, da attribuirsi alla Regione Veneto (i poveri separatisti non hanno responsabilità in tal senso). Sono d’accordo con Menegus che lo si possa comunque considerare peccato veniale, impattando sull’aspetto formale e non sostanziale, ma non è questo il parere del TAR.
Secondo profilo
- La platea dei consultandi era sbagliata: avrebbe dovuto essere l’intera popolazione della Città Metropolitana (CM nel seguito), perché l’eventuale separazione impattava su questa, e non solo quella del Comune di Venezia.
Questo lo abbiamo sempre sostenuto, se non altro per il fatto macroscopico che l’eventuale separazione avrebbe reso de facto impossibile un’ulteriore suddivisione del Comune di Venezia (secondo la Delrio) e quindi impossibile l’elezione diretta del Sindaco Metropolitano. E questo certo interessa gli abitanti della CM. Ritenevo che, essendo una scelta fatta nell’ambito delle prerogative della Regione, non fosse sindacabile, anche se certamente sbagliata. Invece il TAR la dichiara soggetta a giudizio di legittimità. Questa circostanza è decisiva: una volta sancita l’illegittimità della decisione del Consiglio Regionale, poiché questa impatta in modo sostanziale sugli esiti della consultazione (l’allargarmento della platea avrebbe serissimamente compromesso le possibilità di raggiungere il quorum), essa costituisce un vulnus che da solo inficia il procedimento. Sorprendemente, Menegus sorvola su questo punto derubricando la cosa a argomentazioni che appaiono secondarie rispetto alla decisione e comunque consequenziali rispetto alle premesse iniziali.. Direi che le cose non stanno proprio così.
In ultimo l’argomento principe. Vediamo la posizione del TAR e poi le obiezioni.
Il TAR sposa in pieno la tesi dei ricorrenti in base a cui la CM è un organo di rango costituzionale e deve essere preservata nelle sue funzioni fondamentali e nella sua stessa esistenza. Il TAR parla testualmente di incompatibilità con l’assetto istituzionale della CM di Venezia della procedura di suddivisione del Comune di Venezia ex lr. 25/1992 e l’iniziativa referendaria determinerebbe lo scardinamento istituzionale della CM e l’obiettiva impossibilità di funzionamento della stessa. Insomma, la Delrio prevale su leggi che ne rendano de facto impossibile l’attuazione. Questo in virtù del fatto che non è vero che la competenza statale si arresti alla sola legislazione elettorale investendo essa, ai sensi dell’art. 117 secondo comma lett. P) Cost. anche la disciplina degli organi di governo e delle funzioni fondamentali della CM. Riferimento questo che sposa in pieno l’atteggiamento già della Consulta, che con la celebre sentenza 50 rigettò i ricorsi di alcune Regioni sulla presunta anticostituzionalità della Delrio, appunto valorizzando particolarmente le competenze statali ex art. 117 secondo comma lettera p) (vedasi anche http://www.luminosigiorni.it/2018/06/referendum-separazione-approfondimento-sulla-legittimita/). Per quanto precede non concordo con l’opinione di entrambi i giuristi secondo cui sarebbe stato meglio per loro non ritirare il ricorso alla Consulta: la sentenza del TAR sembra quasi “dettata” dalla Consulta stessa.
E l’art. 133, comma 2, Cost., il totem dei separatisti, che recita “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”, come si incastra in questo scenario? Semplice: per il TAR le competenze regionali restano intatte perché la Delrio comunque prevede la celebrazione di un referendum per la suddivisione del Comune e specifica che deve avvenire sulla base delle regole dettate dalla legge regionale (passaggio francamente oscuro della stessa Delrio..) e soprattutto perché comunque alla fine il nuovo Comune sarebbe istituito con una legge regionale. In altre parole, semplificando, la Costituzione dice che la Regione può istituire con sue leggi nuovi Comuni e il TAR risponde che effettivamente è così, la firma sotto l’atto finale la mette Zaia, non il Presidente della Repubblica o un Ministro.
Diamo conto ora delle obiezioni dei giuristi. Menegus, con ammirevole abilità argomentativa, contesta le tesi su cui il TAR si dilunga in merito alla maggiore rappresentatività che il Comune capoluogo deve avere, evincendone che dev’essere necessariamente il più popoloso. In effetti la materia è scivolosa, la questione popolazione non è scritta esplicitamente da nessuna parte e Menegus si spinge a concludere che “Il Sindaco del Comune capoluogo è Sindaco metropolitano di diritto in ragione del ruolo particolare e dell’importanza del Comune capoluogo (..) non per questioni rappresentative”. Senonché, con apprezzabile onestà intellettuale, lo stesso Menegus concede subito dopo che “Si può discutere se il Comune di Venezia – ristretto alle sole isole della Laguna – manterrebbe la propria centralità nella Città metropolitana o la perderebbe a favore di Mestre”. Ma è proprio questo il punto: lo stesso giurista di parte alla fine si trova di fronte all’evidenza (su cui astutamente sorvola). Ovvero che, piaccia o meno, nella sostanza e nello spirito della CM la divisione del Comune (al di fuori del processo ben preciso previsto dalla Delrio) c’entra come i cavoli a merenda. E il TAR ha accolto la necessità di conciliare le leggi esistenti; in questo senso dò ragione all’amico Sitran che parla di sentenza “politica” (solo che io lo considero un pregio, non un elemento dispregiativo).
In conclusione: appare evidente che la separazione del Comune (con questo referendum) e l’esistenza della CM non sono compatibili, ovvero la Delrio e la lr. 25/1992 (su questo specifico tema) non possono coesistere. Credo che tutti si possa concordare su questo. Ne consegue che delle due l’una:
- o l’art. 133 comma 2, Cost. va interpretato (come fanno sia Menegus sia Trabucco) come un’attribuzione di competenza totale ed assoluta assegnata alle Regioni ma allora la Delrio è anticostituzionale;
- o ha ragione il TAR. E i ricorrenti allo stesso. E la Consulta. E tutti coloro che hanno evidenziato il conflitto di attribuzione tra le due leggi (già il buon Zappalorto, fino all’Avvocatura Regionale).
Per questo, credo che le speranze dei separatisti di spuntarla eventualmente nel ricorso al Consiglio di Stato siano molto flebili. Per carità, mai dire mai ma significherebbe rovesciare un indirizzo costante di pronunciamenti sempre allineati in una direzione precisa. Molto più agevole per loro spostare la partita dell’autonomia all’appuntamento elettorale del 2020. Se si impone una maggioranza favorevole alla separazione (cosa non inverosimile) la legge Delrio aprirà questa volta praterie da conquistare. Si porrebbe a quel punto la questione che il Comune di Mestre non sarebbe in linea con lo spirito della Delrio (perché comunque troppo ingombrante) ma questa è un’altra storia.
Che speriamo di non dover mai raccontare.

Nato a Venezia, vi ha sempre risieduto. Sposato con una veneziana, ha due figli gemelli. Ingegnere elettrotecnico, ha lavorato all’Enel dal 1987 al 2022, è stato Responsabile della distribuzione elettrica della Zona di Venezia e poi ha svolto attività di International Business Development Manager, lavoro che lo ha portato a passare molto tempo all’estero. È stato presidente del Comitato Venezia Città Metropolitana, esponente di Venezia Una&Unica. È in pensione dal 2022