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1 Dicembre 2025La legge sulla riforma della giustizia del 30.10.2025 va a modificare alcuni articoli della Costituzione, ed è partito lo scontro frontale in vista del referendum conservativo. Un referendum questa volta di ordine costituzionale, senza quorum, previsto nel caso che una legge di riforma costituzionale sia già stata approvata, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.
I punti principali su cui si focalizza la contrapposizione tra favorevoli e contrari è rappresentato dalla modifica del Consiglio Superiore della Magistratura, dalla separazione delle carriere tra chi esercita la funzione requirente, cioè conduce le indagini e sostiene l’accusa, e chi esercita la funzione giudicante, ossia decide sulle controversie, e dall’introduzione del sorteggio per la composizione di parte del Consiglio Superiore.
Da parte dell’opposizione si insiste sui pericoli di tale riforma, esortando i cittadini alla difesa della Costituzione e dell’indipendenza della magistratura dalla politica.
Ci possiamo innanzitutto chiedere quanto sia realistica una raffigurazione della magistratura come corpo coeso e indipendente.
La magistratura costituisce un potere, accanto al legislativo e all’esecutivo, secondo la classificazione di Montesquieu, e sull’equilibrio tra i diversi poteri che si condizionano a vicenda poggia la struttura attuale della democrazia liberale.
La magistratura è un ordine (art.104 della Costituzione), la cui funzione si può raffigurare come un “servizio”, in quanto alla magistratura si accede per concorso; i giudici sono funzionari di carriera, mentre il legislativo è composto da eletti e l’esecutivo, una volta nominato, deve conseguire l’approvazione degli eletti. (Si veda Roberta D’Onofrio “Magistratura come potere?” UniCost 1.7.2020)
I magistrati sono soggetti alla legge, provvisti tuttavia di discrezionalità nelle loro sentenze: le loro interpretazioni devono essere costituzionalmente orientate; il magistrato è titolare di una “discrezionalità tecnica”, che esercita secondo il suo bagaglio tecnico e culturale. Sull’osservanza dei dettami costituzionali da parte dei magistrati si apre un capitolo delicato: l’enunciazione è ben condivisibile, ma dalle cronache emerge come diversi magistrati esprimano una interpretazione molto personale dei valori costituzionali, talvolta partecipando a manifestazioni politicamente estremiste; in occasione delle quali sarebbe stato appropriato un intervento critico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che non ha avuto luogo. Più volte si è constata questa mancanza di intervento.
Alcuni commentatori denunciano che il problema risiede nel ruolo e nell’inefficacia del Consiglio Superiore della Magistratura. “Un organo che dovrebbe difendere la terzietà si è trasformato in un’arena in cui l’appartenenza pesa più del merito. È paradossale, ma oggi la minaccia all’indipendenza non viene dall’esterno: nasce all’interno, quando gruppi organizzati dettano la linea sulle carriere, sulle promozioni, sulle nomine ai vertici degli uffici giudiziari” Pietro Giordano, La vera riforma della giustizia è rifare il Csm” LibertàEguale 7.11.25
Molte delle interpretazioni personali, nell’emanazione delle sentenze, non afferiscono tanto alla discrezionalità tecnica del giudice, quanto all’interpretazione del suo ruolo, allorquando il magistrato attua un atteggiamento revisionista e ideologico nei confronti della normativa emanata dal parlamento. Se una procura, un magistrato, ritengono che una legge non sia in linea con il dettato costituzionale, non resta che sottoporre questa legge alla Corte costituzionale, ed attenderne il parere. Non che la sentenza della Corte costituzionale sia infallibile o definitiva, tanto che spesso una sentenza viene modificata nel tempo, vuoi per il succedersi dei membri, vuoi per i mutamenti delle condizioni sociali.
Per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura dal potere politico, la discesa in politica della magistratura, o almeno di una buona parte di essa, inizia da lontano.
Nel 1964 fu fondata Magistratura democratica, il cui obiettivo era di “…portare avanti una vera e propria rivoluzione culturale sul modo di intendere l’esercizio della giurisdizione…”, secondo la quale il giudice deve essere “… consapevole della portata politico costituzionale della propria funzione di garanzia….”(Da Il Consiglio Superiore della Magistratura”, della costituzionalista Francesca Biondi, IlMulino 2024). E’ una enunciazione condivisibile, salvo poi esaminare come si concretizza, nelle sentenze emesse e nelle varie motivazioni giurisprudenziali, questa “portata politico istituzionale”.
In una intervista al Financial Times il 19.02.1987, il giurista Giuliano Vassalli dichiarava che «la magistratura ha un potere enorme … lo ha sul potere legislativo ….. è il più forte gruppo di pressione che abbiamo conosciuto, almeno nelle questioni di giustizia … in quaranta anni non c’è stata una legge in materia di giustizia che non sia stata ispirata e voluta dalla magistratura, la quale è diventata sempre più un corpo veramente corporativo». (La separazione delle carriere e il processo accusatorio in una conversazione con Giuliano Vassalli, di O. Mazza, in “Diritto di Difesa”, 8.7.2024).
Negli anni ‘90, al tempo di Mani Pulite, la magistratura ha svolto un ruolo efficace nei confronti di una politica intrisa di malaffare, tuttavia con atteggiamenti non alieni da implacabilità tendenziosa o da fervore giustizialista, in un Paese in cui l’avviso di garanzia, come ci hanno educato a pensare alcuni giornali marcatamente di parte, è già una condanna, salvo poi concludere il giudizio con una assoluzione del destinatario molti anni dopo.
La lentezza o peggio il ritardo inaccettabile delle sentenze viene spesso imputato alla scarsità di personale nei tribunali, alla carenza di digitalizzazione. “I veri problemi della giustizia sembrerebbero di altra natura: lentezza dei processi (specie in ambito civile), carenze di personale, scarsi investimenti nelle nuove tecnologie” scrive Antonio D’Andrea, in LaCostituzione.info, 7.11.25. Solo che nel corso di decenni, in cui si sono alternati governi di vario colore, non risultano azioni efficaci per rimediare alle suddette carenze.
I togati sono eletti individualmente alle varie cariche dell’ordine, ma sono quasi sempre affiliati ad una corrente, che non ha riconoscimento formale, ma che condiziona gli equilibri interni e le espressioni esterne del CSM. Questi gruppi, basati sulla diversa interpretazione del ruolo del giudice, sono da tempo in competizione in occasione delle elezioni per il CSM. Sono associazioni di natura sindacale-corporativa, assimilabili a gruppi di pressione in lotta per il potere. E “….ancorchè la Costituzione preveda che i togati si distinguano solo per categorie, la vera competizione è quella che avviene tra i gruppi”. ( Da “Il Consiglio Superiore della Magistratura”, Francesca Biondi, IlMulino 2024).
La dottrina ha argomentato che queste divisioni interne alla magistratura costituiscono un democratico pluralismo di interpretazioni e orientamenti. La competizione interna tra diverse “anime” o correnti fu riconosciuta dal Parlamento con la legge n.695 del 1975, che disciplinava le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura. Con la legge n.71 del 2022 si istituì un nuovo meccanismo elettorale, piuttosto complicato, per limitare l’elezione di togati di appartenenza correntizia, ma con esiti deludenti. E, scrive Augusto Barbera, “Sono lontani i tempi -fine anni Sessanta – in cui la divisione in correnti dei magistrati rifletteva due diverse letture della Costituzione ed è andata crescendo la loro sgradevole natura di gruppi di pressione e di potere.” A. Barbera, articolo per Il Foglio del 4.11.2025 “Sì alla separazione delle carriere: è una riforma liberale e… inevitabile”.
E’ da ricordare che tra i promotori del referendum sui temi del lavoro svoltosi nel giugno 2025 figura Magistratura democratica. Se è augurabile l’intervento della magistratura tutta nelle tante situazioni illegali e paraschiavistiche esistenti nel mondo del lavoro, dovrebbe essere attuato con strumenti giuridici, attraverso Indagini e sentenze sulle fattispecie: questa promozione referendaria costituisce invece un intervento politico, uno sconfinamento.
Altro punto discriminante della contrapposizione tra favorevoli e contrari alla legge del 30 ottobre risiede nel metodo del sorteggio di alcuni membri per la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, al posto dell’elezione tradizionale. Il sorteggio è stato introdotto per contrastare la scelta di appartenenti alle varie correnti, affidando una parte dei componenti alla sorte.
Da parte dei contrari al sorteggio, “La giustificazione della necessità di reprimere indebite interferenze delle correnti della magistratura associata – se rientra fra gli obiettivi del legislatore costituzionale – va perseguita con altre e diverse modalità senza arrivare alla radicale introduzione del cieco sorteggio per la formazione degli organi di vertice dell’ordine giudiziario. Alla comunità di riferimento di cui i titolari di quegli organi devono essere espressione va salvaguardata la libertà di scelta che consente la individuazione delle personalità più idonee all’esercizio delle funzioni de quibus. E’ quanto esige il nostro sistema repubblicano che non consente aperture di credito alla mera sorte.” Sergio Bartole, LaCostituzione.info, 27.8.25. Si può facilmente obiettare che “le personalità più idonee” sono quelle appartenenti alla propria corrente. Il ricorso al sorteggio sarebbe incongruo se l’ordine dei togati fosse un organo espresso elettoralmente, e non concorsuale: il sorteggio, scrive il costituzionalista Stefano Ceccanti, “….non è illegittimo, trattandosi di organo amministrativo e non rappresentativo” S.Ceccanti, “Con le carriere separate vince lo stato di diritto. Incomprensibile il No dem” su IlRiformista del 7.11.2025
Anche in vista del prossimo referendum confermativo si diffondono paure, prospettando la possibilità di subordinazione al governo della parte requirente.
A tal proposito scrive Augusto Barbera (parlamentare del PCI e del PDS tra il ‘1976 e il ‘1994 e ministro del governo Ciampi) : ”….Non credo, infine, che la vittoria nel referendum porterà ad una subordinazione al potere politico. Lo impedisce il nuovo testo dell’art.104 laddove stabilisce che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. A. Barbera, articolo per Il Foglio del 4.11.2025. E inoltre Stefano Ceccanti (dal 2018 al 2022 parlamentare del PD, a cui è iscritto) con : “La valutazione di merito riguarda un punto preciso: la separazione del Csm e la nuova Corte disciplinare hanno o no a che fare col processo mediatico che nelle fasi preliminari appiattiscono il ruolo dei giudici su quello dei pubblici ministeri? Sulla scorta delle riflessioni di Augusto Barbera io credo di sì. Si può argomentare diversamente ma a partire da questi aspetti precisi, non da analisi politicistiche, da timori non fondati sul testo, come la presunta sottoposizione al Governo o la richiesta benaltrista di rimedi omnicomprensivi sulla giustizia”. ” Stefano Ceccanti, Eupilio, Relazione del 22.11.2025.



