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3 Marzo 2026
Referendum sulla riforma della Giustizia: le ragioni del NO
3 Marzo 2026Dal CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE VENEZIANA
Con l’approssimarsi del referendum sulla riforma dell’Ordinamento Giudiziario stiamo assistendo a un innalzamento dei toni tra i sostenitori delle ragioni del SI e quelli a sostegno delle ragioni del NO.
Intendiamo riportare gli argomenti sul piano della correttezza espositiva e informativa: così da arrivare al voto con un “bagaglio di conoscenza” libero e informato.
Chi siamo? Siamo il Consiglio Direttivo della Camera Penale Veneziana, un’associazione apolitica eapartitica di avvocati penalisti che operano nel distretto del Tribunale di Venezia e che, a sua volta, fa parte dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), fondata nel 1982, che raggruppa oltre 129 Camere Penali territoriali e più di 10.000 avvocati penalisti. Lo “scopo” di UCPI è quello di promuovere i valori del diritto penale liberale, la cultura del giusto processo e tutelare le prerogative
del difensore.
L’UCPI sostiene da oltre trent’anni la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri per garantire che il giudice sia davvero terzo e imparziale, in linea con i principi che regolano il nostro processo e che mirano a parificare le parti (e cioè l’Accusa e la Difesa). Le origini di questo nostro impegno sono lontane e partono nel 1988, con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (di stampo c.d. accusatorio), quando autorevoli giuristi -come il partigiano Giuliano Vassalli- evidenziarono la necessità di separare le carriere per rendere il sistema efficace. L’UCPI ha costantemente sostenuto che, nel processo penale, accusa e giudice non possono appartenere alla stessa “squadra” o organizzazione, poiché ciò indebolisce la percezione di imparzialità del giudice. Nel 2017 l’UCPI ha promosso una legge di iniziativa popolare, raccogliendo oltre 73.000 firme per portare la questione al centro del dibattito pubblico.
E così, oggi, arriviamo “al dunque”.
La separazione è considerata dai penalisti un atto di civiltà giuridica, adottato da tutte le democrazie evolute e liberali. Al contrario l’unitarietà della giurisidizione (ovvero il sistema attualmente vigente in Italia) è una caratteristica propria dei regimi « totalitari » : siamo in triste compagnia di Turchia, Romania e Bulgaria.
Ci sentiamo replicare che “La separazione delle carriere di fatto esiste già”: giudici e pubblici ministeri fanno due lavori diversi e i casi di passaggio dall’uno all’altro ruolo sono assai rari.
Non è vero. Chiariamo un equivoco di fondo: separazione delle carriere e separazione delle funzioni sono due cose radicalmente diverse. Ecco perché. Attualmente la carriera dei magistrati (PM e giudici) è unica e l’organo che è competente a decidere sulla “vita professionale” dei magistrati è uno solo: il Consiglio Superiore della Magistratura che è composto sia da PM che da giudici. Il CSM è competente per tutte le decisioni relative alle carriere dei singoli magistrati: assegnazioni a un determinato ufficio, promozioni, trasferimenti, sanzioni disciplinari. Finisce, così, che dei giudici decidano del destino (anche) di pubblici ministeri e dei pubblici ministeri decidano del destino (anche) di giudici. Questa situazione crea una commistione che la Riforma mira a separare, così da mettere al riparo i magistrati inquirenti (e cioè i PM) e i magistrati giudicanti da reciproci condizionamenti creando due CSM diversi: uno solo per chi giudica e un solo per chi fa le indagini e accusa.
Perché sentiamo spesso parlare di “condizionamenti”? Perché esiste un soggetto “esterno” a questo organo costituzionale che ha il potere di orientarne le decisioni, una associazione privata che si chiama Associazione Nazionale Magistrati (ANM), che ha il governo e il controllo politico del CSM.
ANM è il “sindacato” dei magistrati, cui sono iscritti 9149 magistrati sul totale di 9657 del ruolo organico (il dato è preso dal sito istituzionale). A sua volta, l’ANM è suddivisa in “correnti” che sono delle vere e proprie aggregazioni strutturate sul modello dei partiti e con analoghi indirizzi ideologici. Ebbene, a seconda degli “accordi” presi tra le varie “correnti” vengono assunte le decisioni del CSM. Giusto per intenderci: il precipitato di questa commistione di funzioni e di “correnti” fa si che le valutazioni di professionalità quadriennali dei magistrati (vale a dire le valutazioni per decidere gli “avanzamenti di carriera” sia dei PM che dei giudici) siano così positive da arrivare alla percentuale del 99,2%, (e cioè solo lo 0,8% dei magistrati evidentemente “non avanza”). Non vi sembra un dato clamoroso?
La riforma, contrariamente a quanto dicono i nostri detrattori, non indebolisce la magistratura. Anzi: la rafforza proprio perché la riforma mira a indebolire il potere di un’associazione privata -una unicità mondiale perchè non esiste altrove- che opera e agisce come un soggetto politico in grado di influenzare un organo costituzionale e, così, le sorti dei magistrati! A queste considerazioni ci viene spesso replicato che dei 9147 iscritti ad ANM solo 2500 circa sarebbero iscritti alle correnti. Quasi fosse un dato irrilevante. Il dato è, paradossalmente, ancor più preoccupante: uno sparuto gruppo organizzato è in grado di “spostare” voti e influire sulle decisioni dell’organo costituzionale. Ed è proprio per questo che il meccanismo del sorteggio dei membri che andranno a comporre il CSM oggi spaventa i sostenitori del “no”: semplicemente perché “spariglia” le carte e scardina quel potere delle “correnti” che sino ad oggi ha imperversato. Ma poi, se il dato fosse così irrilevante come si dice, perché farne un argomento a sostegno del “no”?
Sia ben chiara una cosa: un terzo dei membri del CSM è “laico”, cioè eletto dal Parlamento, e tra loro viene nominato il vice presidente che è votato dal plenum, cioè dalle correnti ed è, quindi, il frutto di un accordo politico. Circostanza che, sotto altro profilo, smentisce chi afferma che oggi non ci sia nessuna contiguità tra politica e magistratura.
Ma andiamo oltre. Si dice, ancora, che “la riforma mina l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, sottoponendola al controllo della politica” (Governo e/o Parlamento che sia).
L’affermazione è falsa. Non solo perché la politica già imperversa all’interno del CSM, come abbiamo appena visto, attraverso il meccanismo delle correnti. Ma è ancor più falsa perché il referendum non tocca, né potrebbe farlo, l’attuale assetto della magistratura previsto dall’art. 104 della Costituzione: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, cui con il quesito referendario- si chiede di aggiungere l’inciso: “ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Da Montesquieu in poi questo assetto non è mutato né muterà!
Dove si legge che i giudici dipendono dalla politica? Da nessuna parte: la Costituzione lo vieta e continuerà a vietarlo dal momento che la riforma costituzionale nulla prevede a riguardo. I nostri contraddittori adombrano, in caso di vittoria del SI, non meglio precisati interventi del legislatore attuativi della riforma, con la malcelata preoccupazione di un’indebita ingerenza politica
sull’attuale assetto ordinamentale della magistratura. Ci sia concesso dire che questo è un processo alle intenzioni, volutamente fuorviante e che mira solo a spostare il baricentro dei valori in gioco: si è voluta dare una connotazione politica a un quesito referendario che, però, di politico non ha nulla e men che meno può costituire una « prova di resistenza » dell’attuale maggioranza. Il quesito è tecnico, trasversale, e il referendum è sostenuto da persone che provengono dalle più disparate aree politiche, come lo sono i componenti della Camera Penale Veneziana e dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Ed è appena il caso di annotare che una legge attuativa non potrà mai scardinare un principio costituzionale. Si rifugge dal testo normativo a scapito del contesto, si cercano ragioni suggestive per contrastare il contenuto delle norme. La riforma non lambisce i principi costituzionali posti a tutela e a presidio dei magistrati, che continueranno a rimanere soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.), che continueranno ad essere inamovibili, che continueranno a distinguersi tra loro solo per diversità di funzioni (art. 107 Cost.) e che continueranno a disporre direttamente della polizia giudiziaria (art.109 Cost.).
La nostra Costituzione prevede che il “giusto processo” si svolga dinanzi a un giudice “terzo e imparziale” (art. 111). La riforma non fa altro che dare attuazione a questo principio che impone la terzietà del giudice rispetto al pubblico ministero e alla difesa: terzo è quel giudice che non ha rapporti, neppure di natura ordinamentale, con alcuna delle parti, con ciò tutelando anche la sua indipendenza e imparzialità. Il giudice non solo deve essere terzo ma deve anche apparire tale!
Il processo accusatorio non può conoscere una coabitazione strutturale tra giudici e pubblici ministeri: chi giudica non può appartenere allo stesso ordine e agli stessi organi di chi accusa. Dare attuazione al processo accusatorio significa collocare il giudice al vertice di un immaginario triangolo in cui il PM ed il difensore sono sullo stesso piano. Con la creazione di due CSM – uno dei giudici e uno dei pubblici ministeri – e il sistema del sorteggio, si rafforzerà proprio l’agire autonomo e indipendente dei magistrati requirenti e giudicanti, liberandoli dal condizionamento inevitabilmente derivante dall’interdipendenza (cosa ben diversa dall’indipendenza) e dalle dinamiche correntizie queste sì, come abbiamo visto, rispondenti a logiche squisitamente politiche.
Altro tema : l’introduzione dell’Alta Corte Disciplinare. Anche questa è una novità che « spaventa » i nostri contraddittori. Si tratta della previsione di un organo esterno al CSM che avrà la competenza
disciplinare sui magistrati. L’intento è di disancorare l’assetto attuale che prevede una Sezione disciplinare all’interno del CSM. Vi ricordate cosa abbiamo detto un po’ più su a proposito delle correnti? Le argomentazioni più persuasive sulla necessità dell’introduzione dell’Alta Corte disciplinare ce le ha date il Procuratore Generale della Cassazione (e cioè il « capo » di tutti i Pubblici Ministeri) nel corso del suo intervento, a gennaio scorso, all’inaugurazione dell’anno giudiziario nell’affrontare il tema dell’andamento disciplinare nel 2025. Il Procuratore Generale ha infatti evidenziato che la gran parte degli esposti (oltre 1500) si è conclusa con l’archiviazione immediata (96,5%, valore massimo negli ultimi 9 anni) e solo il 2,5% ha dato luogo ad una azione disciplinare
che si è conclusa con 35 condanne, di cui 20 lievi (1 ammonimento e 19 censure) e 15 più severe (di cui 4 rimozioni). Poichè i numeri non mentono, continuiamo « a darli » : forse non tutti sanno che ogni anno più di 1000 persone vengono ingiustamente private della libertà (e cioè in media una persona ogni 8 ore, tre al giorno) e trascorrono in carcere giorni, mesi o anni da innocenti. Negli ultimi 8 anni, su oltre 8000 casi di ingiusta detenzione, solo 9 magistrati sono stati sanzionati disciplinarmente, a fronte di centinaia di milioni di euro di risarcimenti cui è stato condannato lo Stato -e quindi noi!- per ingiusta detenzione. Il dato è il seguente: 44 magistrati prosciolti, 28 magistrati assolti, 8 magistrati censurati e 1 solo magistrato trasferito.
Da quanto abbiamo sin qui detto è evidente che la Riforma intende risolvere tre problemi sostanziali: la mancanza di parità tra accusa e difesa nel processo penale, l’affrancamento della magistratura dal governo delle correnti e soprattutto dell’ANM e l’autonomia del giudizio disciplinare per i magistrati.



