
Caro Gigio ti scrivo
28 Settembre 2015
Sale un urlo, in direzione ostinata e contraria : un governo per l’intero pianeta!
30 Settembre 2015Tra tutti i problemi a cui le Istituzioni Europee devono far fronte, il rapporto tra il diritto alla privacy e all’oblio da una parte e l’interesse pubblico alla circolazione delle notizie dall’altra, e’ di grande attualità oltre che di particolare delicatezza.
Sul tema, sono ancora una volta le spesso vituperate istituzioni Europee ad intervenire, in particolare con un Regolamento sulla protezione dei dati personali pubblicato il 25 gennaio 2012 dalla Commissione Europea, nel quale si sono tratte molte conclusioni su queste tematiche e nel quale all’art. 16 si disciplina proprio il c.d. Diritto all’oblio.
In altre parole, la Commissione Europea ha posto il problema dell’implacabile memoria collettiva di internet, al cui interno l’accumularsi di ogni traccia rende le persone spesso prigioniere di un passato destinato a non finire mai.
L’Europa, si è chiesta, quindi, se la memoria della rete rappresenti accumulo di saggezza ed esperienza o un peso insostenibile del quale liberarsi.
Alla base di questa domanda c’è il tentativo tutto Europeo di rafforzare e consolidare una sorta di età dei diritti, all’interno della quale il diritto all’oblio si presenta come un diritto di governare la propria memoria evitando che il passato venga trasformato in una condanna che esclude qualsiasi possibilità di riscatto.
Non è un caso, infatti, che già prima dell’affacciarsi della rivoluzione tecnologica, fosse prevista la scomparsa da archivi pubblici di determinate informazioni trascorso un congruo numero di anni.
Negli Stati Uniti, ad esempio, esistono leggi molto precise riguardo le attività economiche, al punto che dopo quattordici anni non si può dare notizia nemmeno di una bancarotta fraudolenta. La domanda dalla quale le Istituzioni Europee sono partite e’: può il diritto di una persona di chiedere la cancellazione di alcune informazioni, trasformarsi in un diritto all’eliminazione di tutto quello che contrasta con l’immagine che la persona vuole dare di se’?
A questa domanda e a tutti gli aspetti ad essa connessi, ha cercato di dare una risposta, non solo, come detto, la Commissione Europea, ma anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, cioè quella Istituzione che non si occupa soltanto di definire la misura della frutta e della verdura del Vecchio Continente, ma che, al contrario, si adopera per la costruzione di un autentico diritto Europeo.
In concreto, la Corte ha messo in pratica questi principi con una sentenza del 13 maggio 2014, relativa al caso spagnolo Costeja Gonzalez contro Google.
Con la sentenza la Corte e’ intervenuta accogliendo il diritto di un cittadino spagnolo a vedere de-indicizzati dai motori di ricerca alcuni link che rimandavano al quotidiano La Vanguardia risalenti al 1998, e nei quali si faceva riferimento a una vecchia storia di pignoramenti e di vendite all’asta di immobili.
Secondo la Corte, il diritto all’oblio deve essere riconosciuto ogni qual volta le circostanze di un caso oggetto di una richiesta di de-indicizzazione risultino inadeguate e non pertinenti in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate.
La Corte ha riconosciuto che il diritto all’oblio, in linea di principio, prevale non solo sugli interessi economici degli attuali potenti gestori, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni in occasione di una ricerca che riguardi una determinata persona.
Al tempo stesso, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un’eccezione alla regola generale, quando, per ragioni particolari come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, l’ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato cede il passo al preponderante interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni.
In quest’ottica, appare abbastanza evidente come la risposta dei giudici di Lussemburgo a questi problemi, vada nel senso di individuare un giusto bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto dovere di informazione tenuto conto che, come ha di recente sancito anche l’altra Corte Europea che si occupa di diritti umani, non spetta ai giudici nazionali sostituirsi ai giornalisti nell’indicare come e cosa scrivere negli articoli (Marques da Silva contro Portogallo), e tenuto anche conto del fatto che, come ha stabilito la nostra Cassazione, il diritto del cittadino a pretendere che proprie passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova un preciso limite nel diritto di cronaca ogni qualvolta sussista un interesse effettivo, attuale e pertinente alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità.
Il passo successivo che a questo punto tutta l’Europa e’ chiamata a fare, e’ la codificazione della pluralità di istituti (cancellazione, rettifica-integrazione non che, appunto, de-indicizzazione) volti a impedire che una trasposizione in rete di fonti informative degeneri in gogne mediatiche lesive per gli interessati e poco utili per il diritto all’informazione.
Tra le soluzioni citate, la de-indicizzazione è probabilmente la meno limitativa del diritto di informazione, in quanto preserva, nella sua integrità, la pubblicazione della notizia sul sito-sorgente, ma ne impedisce l’indiscriminata reperibilità in rete attraverso il solo nome dell’interessato, realizzando meglio delle altre l’adeguato bilanciamento tra interessi entrambi costituzionalmente rilevanti. Per altro verso anche la strada dell’aggiornamento e dell’integrazione delle notizie superate dagli eventi consente, non solo di tutelare la dignità dell’interessato, ma anche di migliorare la qualità dell’informazione, che in questo modo risulta più esatta, completa e aggiornata (Axel Springer contro Germania, CEDU 2012) senza imporre forme di censura o controllo dei contenuti della rete (Delfi contro Estonia, CEDU 2013).
Infine qualche dato, reso disponibile anche grazie al Transparency Report di Google.
Il numero totale di richieste di rimozione ricevute da Google al 13 maggio 2015 è 254.271, attinenti a 922.638 URL. Il 41,3% di questi (322.601) sono stati rimossi.
A fronte di questi dati comunque, oggi, il Working Group art. 29 che raccoglie tutte le autorità per la privacy europee ha già diffuso alcune linee guida per una corretta applicazione della sentenza Costeja, sottolineando l’importanza di una omogenea applicazione territoriale di eventuali provvedimenti di de-indicizzazione da parte dei motori di ricerca che consentano a Internet di imparare a dimenticare anche per sfuggire al destino di Ireneo Funes di Borges, condannato a ricordare tutto e ad arrovellarsi non sulla natura dei problemi quanto piuttosto su quanti ricordi memorizzare e come sistemarli.



