
Il Vero e il Falso nell’Era 4.0
5 Aprile 2019
SALVARSI DA AUTOREFERENZIALITA’ E IDEOLOGIE
7 Aprile 2019Un Ginepraio. Peggio, è il mercato del lavoro di oggi, quello in cui ancora nessuno è davvero in grado di orientarsi.
Non si tratta di sapersi orientare correttamente, si tratta di essere in grado almeno di orientarsi.
Dovrebbe essere questa la sfida di un piano strategico sul lavoro da qui ai prossimi 20 anni per riuscire a capire che atteggiamento assumere davanti ai nuovi modelli lavorativi che la c.d. Gig Economy sta introducendo in tutti i paesi dell’Unione Europea e non solo.
Non è forse un caso che il legislatore nei vari Stati membri appaia oggi molto indietro rispetto invece a quello che la Giurisprudenza, inclusa quella Comunitaria, sta facendo per dare delle risposte all’improcrastinabile necessità di dare qualche certezza giuridica ad alcuni ambiti del nuovo mercato del lavoro.
Prima di osservare alcuni esempi, è necessario muovere una severa critica ad una classe politica che sta completamente trascurando queste necessità, preferendo invece inseguire la ricerca del consenso per il consenso soprattutto agitando il tema dell’immigrazione.
Nel frattempo, in Francia i tribunali del lavoro, si stanno occupando da almeno due anni di ricorsi promossi da autisti che invocano la natura subordinata dei loro rapporti di lavoro con alcune piattaforme elettroniche che gestiscono l’organizzazione del lavoro.
In questi casi, il Giudice francese è giunto a ritenere che tra l’autista e la piattaforma che gestisce il servizio si sia in presenza di un contratto commerciale, più che di un contratto di lavoro.
La ragione sta nel fatto che, sulla base di quanto emerso, gli autisti sono totalmente liberi di decidere se e quando lavorare, non dovendo rispettare alcun orario di lavoro.
In aggiunta, costoro usano una macchina di loro proprietà e sono liberi di decidere se accettare una corsa o meno, potendo anche scollegarsi dal sistema e, quindi, spegnere l’attivazione della App.
Così decidendo, e questo è un passaggio chiave per tutto questo mercato del lavoro, il gestore di piattaforme non va inquadrato come datore di lavoro, ma solo come intermediatore di un servizio.
Quale primo segnale di incertezza su questa delicata questione, può essere segnalata la decisione opposta, in un caso analogo, presa dalla Corte d’Appello di Parigi nei primi mesi di quest’anno.
Per la Corte, nei fatti, cioè, per essere ancora più precisi, nella realtà del lavoro di ogni giorno, questi autisti non sono liberi di decidere come lavorare visto che sono moltissime le direttive a cui gli aderenti alla piattaforma devono attenersi: dal tempo massimo di attesa che va garantito al fruitore del servizio, ai sistemi di geo-localizzazione a cui gli autisti sono soggetti durante l’utilizzo del sistema digitale.
Insomma il titolare della piattaforma, per i giudici d’appello, è il detentore del reale controllo sulle attività svolte dagli autisti. Per la Corte il fatto che il titolare della piattaforma possa irrogare provvedimenti sanzionatori verso gli autisti dimostrerebbe l’esistenza della subordinazione visto e considerato che tale potere è tipico di questa forma di rapporto.
In questo panorama ci giunge in soccorso il Giudice Italiano? Strano a dirsi, ma in parte sì.
Il caso è quello dei ciclo fattorini (i riders) che tutto trasportano, pedalando in bicicletta per le strade di molte città europee.
Lavoratori subordinati o autonomi? Per il Giudice di Torino, intervenuto per primo sull’argomento l’anno scorso non sono dei lavoratori subordinati. Anche in questo caso mancherebbero gli indici tipici della subordinazione (potere direttivo e potere sanzionatorio).
Sul punto è intervenuta recentemente anche la Corte d’Appello di Torino che non ha smentito il Giudice di primo grado sulla qualificazione di questi rapporti di lavoro, i quali restano autonomi ma, ebbene sì c’è sempre un ma che incombe, ha costruito, anche sulla base di una norma legislativa vigente (art. 2 d.lgs. 81/15 per chi volesse approfondire), una terza forma di rapporto di lavoro, vale a dire quello etero organizzato, in aggiunta ai rapporti subordinati e autonomi.
Di fatto, quindi, questa terza forma di lavoro sussiste e prende vita ogni volta in cui c’è un lavoro che si svolge in modo strutturalmente legato ad una organizzazione, in un contesto nel quale però il committente del lavoro determina le modalità di svolgimento di esso.
Così, in questi casi anche se il rapporto non è subordinato, il committente del lavoro, la piattaforma, dovrà garantire almeno: sicurezza e igiene sul lavoro, retribuzione ancorata alle previsioni di un contratto collettivo (in questo caso specifico quello della Logistica), limiti di orario di lavoro, diritti a ferie e previdenza.
Tutto chiaro? Non proprio anche perché sul punto è intervenuto anche il Giudice Europeo con la famosa sentenza Uber pop.
Uber pop è uno dei servizi di Uber che consente di mettere in contatto utilizzatori con conducenti di auto non professionisti per spostamenti in aree urbane a tariffe spesso più convenienti di quelle dei taxi ordinari.
Ebbene, in questo caso, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che nel gestire questo particolare servizio la società eserciti un controllo sulle modalità con cui il servizio viene reso, visto che è essa stessa che decide il prezzo massimo di una corsa, effettuando poi controlli molto severi sulle qualità delle auto, dei conducenti e sui loro comportamenti.
Per il Giudice comunitario, Uber non solo opera come società nell’ambito del settore dei trasporti ma è nei fatti anche un vero e proprio datore di lavoro per gli autisti che con essa collaborano.
Dallo scenario descritto emerge quindi l’assoluta necessità di interventi legislativi, a questo punto, quasi inevitabilmente su scala europea, volti a chiarire non solo i confini tra le due più note forme di lavoro, ma anche ad immaginare che la strada tracciata dai giudici d’appello di Torino sulla base delle vigenti norme italiane possa costituire un buon bilanciamento tra gli attuali interessi contrapposti, così da non ricondurre per forza tutte le forme di lavoro nel campo della subordinazione, ma senza nemmeno trascurare il dovere di dare a tutte le forme di lavoro in Europa, incluse quelle autonome, garanzie retributive, previdenziali e assicurative al fine di arginare distruttive rincorse al ribasso del lavoro, dei diritti e della civiltà.
Mai come oggi in Europa c’è tanto lavoro da pensare e da fare.