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5 Novembre 2017E’ stata approvata la proposta di legge Fiano-Rosato, detta Rosatellum (Bis). Un sistema elettorale che prevede circa il 36% di eletti su base uninominale ed il 64% su base proporzionale. Vediamo in sintesi il meccanismo.
Camera. Per la Camera, avremo 232 collegi uninominali (225 in 18 regioni, 1 in Val d’Aosta e 6 in trentino Alto Adige) in cui passa il candidato più votato, e per la parte proporzionale avremo 386 eletti in collegi plurinominali con candidati in liste bloccate, contenenti da 2 a 4 nominativi a fianco dei simboli dei partiti. 12 sono gli eletti nelle circoscrizioni estere.
Circa le candidature, i candidati deputati e senatori possono candidarsi in un solo collegio uninominale, ed in aggiunta o in alternativa in circoscrizioni proporzionali, fino a 5. In caso di elezione in più collegi, non esiste possibilità di scelta del candidato: se eletto con l’uninominale ed il proporzionale, vale l’elezione con l’uninominale; se eletto in più di un collegio plurinominale, otterrà il seggio nel collegio in cui la lista collegata ha preso una percentuale di voti minore.
La scheda è unica, una per il senato ed una per la camera, e non è consentito il voto disgiunto (vale a dire il voto ad un candidato di collegio e contemporaneamente ad una lista sostenente un altro candidato di collegio). Se si vota solo la lista, il voto si estende anche al corrispondente candidato di collegio; se si vota solo il candidato di collegio, il voto è trasferito alla lista che lo sostiene; se sostenuto da più liste, il totale dei voti da lui raccolti – calcolato nel collegio – sarà distribuito pro quota ai partiti che l’hanno sostenuto (come da esempio del costituzionalista Stefano Ceccanti, se 9 elettori votano solo il candidato e ci sono due liste collegate, di cui la prima col doppio dei voti della seconda, sei voti si attribuiscono alla prima e tre voti alla seconda).
Nella parte proporzionale, il riparto dei seggi si effettua a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato la soglia di sbarramento. Le coalizioni devono essere uniformi sul piano nazionale.
Soglie di sbarramento. Alla ripartizione dei seggi proporzionali partecipano le liste che abbiano superato il 3% dei voti. Nel caso delle coalizioni, per stabilire il totale dei seggi spettanti ad una coalizione, si determinerà la somma dei voti raccolti dalle liste di quella coalizione, a due condizioni: che quella coalizione superi lo sbarramento del 10% nazionale e che quelle liste abbiano superato a livello nazionale l’1%; se tali condizioni non si realizzano, le liste sono conteggiate singolarmente, come se non fossero coalizzate.
Senato. I collegi uninominali saranno 116 (109 in 18 regioni, 1 in Val d’Aosta e 6 in Trentino Alto Adige); 6 seggi fanno parte della Circoscrizione estero e 193 eletti in collegi plurinominali, con meccanismo identico a quello per la Camera. Valgono le stesse soglie di sbarramento del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni, in entrambi i casi a livello nazionale, ma la ripartizione dei seggi tra le liste viene effettuata a livello regionale (come da norma costituzionale, l’elezione del Senato avviene su base regionale).
Rappresentanza di genere. E’ presente la norma sulle quote rosa, nei collegi uninominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%, come pure nei collegi plurinominali.
La scheda elettorale contiene un tagliando antifrode, con un numero che gli scrutatori segneranno alla consegna della scheda all’elettore; quando la scheda, dopo la votazione, viene riconsegnata, verrà verificata la coincidenza del numero segnato con il numero del tagliando, e prima di inserire la scheda nell’urna il tagliando verrà eliminato. Un espediente per contrastare lo scambio con schede prevotate.
Nel Rosatellum abbiamo uniformità tra il meccanismo per la camera ed il meccanismo per il senato, seguendo le indicazioni della Corte Costituzionale.
Le liste bloccate ma corte nei collegi plurinominali dovrebbero essere in linea con i dettami della Corte Costituzionale, secondo la sentenza del 25 gennaio 2017 riguardante l’Italicum: la Consulta in quell’occasione ammise, per l’Italicum, l’istituto delle liste bloccate, essendo quelle liste brevi e i candidati riconoscibili.
Se una lista coalizzata non supera la soglia di sbarramento dell’1% i suoi voti non vanno alla coalizione, espediente questo introdotto per contrastare le liste civetta.
Un punto dibattuto tra i costituzionalisti riguarda l’abolizione del voto disgiunto, che alcuni avrebbero preferito rimanesse in vigore; da parte di altri è visto come un incentivo alla frammentarietà nel Parlamento, per cui è considerata positiva la sua eliminazione per contrastare il trasformismo e gli spostamenti dei parlamentari.
Il meccanismo della legge Fiano-Rosati non rappresenta certo un incentivo alla governabilità, incentivo che sarebbe stato operante con una maggiore caratterizzazione in senso uninominale rispetto alla parte proporzionale.
II Rosatellum reintroduce le coalizioni, incentiva le coalizioni pre-elettorali, per questo è contrastato dalle forze politiche che ambiscono a presentarsi da sole alle elezioni, particolarmente dal M5S; ma anche dal MDP e da Fratelli d’Italia, che presumibilmente vorrebbero presentarsi da soli, quando invece il collegio uninominale e le coalizioni spingono al coordinamento preelettorale, problematico e difficoltoso vista la conflittualità di area di queste formazioni con i partiti maggiori.
Stante la situazione attuale di schieramento tripolare, sulla base delle proiezioni effettuate dagli istituti di ricerca sulla consistenza elettorale dei tre macro-schieramenti, centro-destra, centro-sinistra e M5S, nessuno dei tre poli avrebbe – al momento attuale – la maggioranza per governare, e la formazione del futuro governo sarebbe demandata alla contrattazione post-elettorale.
Una legge per diversi costituzionalisti non entusiasmante, considerata tuttavia positivamente per uscire dalla situazione piuttosto caotica determinatasi dopo il risultato del referendum costituzionale e gli interventi – discutibili – della Consulta. Una legge frutto della convergenza di buona parte della maggioranza e dell’opposizione, quindi risultato di un non disprezzabile accordo.