Sulla cultura dell’odio
26 Settembre 2019Okkupare il centro? Eh no, cambiare l’Italia
6 Ottobre 2019Contrordine compagni, il ricorso dei separatisti al Consiglio di Stato ha avuto, abbastanza sorprendentemente, successo e quindi il quinto referendum per la separazione si celebrerà (si spera presto).
Confesso la stanchezza per l’argomento tanto dibattuto che si credeva ormai consegnato agli archivi ma tant’è. Non entrerò nel merito, proprio perché ormai stremato. Solo qualche considerazione “tecnica” a beneficio della verità.
La legittimità. Qualche commento interessato ha alzato peana inneggiando al trionfo della Giustizia e al sacro diritto del Popolo di pronunciarsi. Francamente fuori luogo. Non era stato uno scandalo la sentenza del TAR così come non lo è questa del CDS, pur opposta. La legge Del Rio che ha istituito le Città Metropolitane è oggettivamente in conflitto con la Legge Regionale 25/1992 (quella in base alla quale si celebra il referendum) per una serie di motivi già ampiamente dibattuti. Il TAR ha privilegiato la necessità di dare un assetto sostenibile alla coesistenza delle due leggi e per farlo ha “stiracchiato” le prerogative statali. Il CDS al contrario si è strettamente attenuto alla lettera della legislazione disinteressandosi del conflitto con la ratio della Delrio. Posizioni di pari dignità. Comunque, cosa fatta capo ha.
Il quorum. I separatisti, immediatamente dopo la pronuncia a loro favore, hanno ripreso a far circolare la voce che il quorum non sia necessario per la validità della consultazione in quanto trattasi “solo” di un referendum consultivo. Falso. La LR 25/1991 fa esplicito rimando (art. 6 comma 5) ad un’altra legge regionale, la 1/1973 che è quella appunto che regola i referendum che all’art. 20 recita “la proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”. Punto. Risibile pure l’assai bizzarra l’argomentazione che il referendum è solo consultivo (NB: non potrebbe essere altrimenti perché il referendum attuativo in Italia non esiste). E quindi, visto che si tratta solo di una “consultazione”, basta sentire il Popolo, che bisogno c’è del quorum?
Naturalmente, la questione del quorum è la chiave su cui si gioca la partita: nell’ultimo referendum il 50% dei votanti non è stato nemmeno avvicinato e se si bissasse la cosa, dopo tanto tribolare, i proponenti verrebbero coperti di ridicolo (e auspicabilmente sarebbe la pietra tombale su altre eventuali riproposizioni). Il rischio di mancare il quorum è oggettivamente alto perché è lecito presumere che chi è contrario alla separazione scelga proprio di non andare a votare, sommando di fatto i NO alla quota fisiologica di non votanti (scelta questa, va detto, assolutamente legittima). Brugnaro ha esplicitamente invitato gli “unionisti” in tal senso ma non ci vuole un genio per capire che questo sarà l’atteggiamento prevalente tra gli unionisti (anche tra coloro che proprio il Sindaco non lo possono vedere) in forza dell’oggettiva convenienza dal punto di vista utilitaristico. Naturalmente puntare sull’astensione è una scelta rischiosa: è un’arma letale se tutti coloro che avversano la separazione non vanno alle urne, in questo caso non c’è alcuna possibilità di raggiungere il quorum. Ma se la scelta non fosse compatta e i NO si dividessero tra chi diserta le urne e chi va a votare, si avrebbe il paradosso che quest’ultimi aiuterebbero i SI a raggiungere il quorum mentre il non voto dei primi offrirebbe ai separatisti la vittoria anche se magari (come verosimile) comunque in minoranza. Ecco spiegata l’insistenza dei fautori della separazione: insistere sulla (falsa) mancata necessità del quorum serve paradossalmente a farsi aiutare dagli avversari a raggiungere il quorum che con le loro sole forze rimarrebbe un miraggio.
Elezione diretta del Sindaco Metropolitano. Premesso che non credo vi sia un solo cittadino tra Pegolotte di Cona e Annone Veneto che non dorma la notte pensando all’elezione diretta del Sindaco Metropolitano, anche qui i separatisti fanno molta confusione. Si dice che grazie all’eventuale separazione si potrebbe richiedere l’elezione diretta del Sindaco Metropolitano. Errore. È vero esattamente il contrario. Perché la separazione del Comune capoluogo è una condizione necessaria per la legge Delrio ma deve avvenire secondo la precisa procedura prevista dalla stessa Legge, completamente diversa da quella della LR. In conclusione, se mai si dividesse il Comune e il piccolo Comune di Venezia divenisse il Comune capoluogo, per avere l’elezione diretta si dovrebbe ulteriormente dividere il Comune di Venezia (questa volta secondo il procedimento della Delrio). Poiché la cosa è evidentemente inverosimile, ne consegue che di fatto la separazione escluderebbe per sempre questa possibilità. Ripeto, non è certo un argomento dirimente. Ma vale la pena scoprire anche questo bluff dei separatisti.