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1 La ragione della separazione tra magistratura giudicante e magistratura requirente viene indicata nella necessaria coerenza con il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 della Costituzione. La separazione realizzerebbe dunque il principio del giusto processo. Se ne dovrebbe dedurre che fino ad oggi tutti i processi penali svolti sarebbero stati meno giusti e che le decisioni dei giudici siano state condizionate a favore delle richieste del pubblico ministero in ragione della unicità di carriera. L’esperienza della vita giudiziaria smentisce questa argomentazione. Di recente l’avv. Franco Coppi, un penalista di grande fama, contrario alla separazione delle carriere, ha detto: “ancora aspetto una dimostrazione, soprattutto dai miei colleghi, di quali vantaggi deriveranno da questa separazione…mai una volta sono entrato in aula pensando che il Giudice avrebbe dato ragione a tutti i costi al pubblico ministero”. In ogni caso, anche consentendo sulla opportunità di percorsi professionali per giudici e pubblici ministeri più nettamente separati di quanto in fatto lo siano ora, non era necessaria la riforma costituzionale con la creazione di due magistrature, come affermato dalla Corte costituzionale in due sentenze del 2000 e del 2002. Nell’attuale ordinamento quella del pubblico ministero è funzione di giustizia, caratterizzata dalla ricerca della verità possibile, secondo le regole del processo penale, e non dal raggiungimento di un risultato di parte. Il Pubblico ministero è organo di garanzia nelle indagini, sia a tutela dell’imparzialità di esse, sia nei confronti degli stessi indagati. Non un semplice avvocato dell’accusa, dunque, né tantomeno della polizia. Questa concezione del pubblico ministero giustifica e consiglia l’appartenenza con il giudice all’unico ordine giudiziario. Una volta separato, invece, c’è il forte rischio dell’abbandono di questa impostazione e che la funzione venga invece progressivamente orientata al raggiungimento del risultato, in altre parole al conseguimento del maggior numero di condanne possibili. La separazione, inoltre, porta con sé il rischio di una futura eterodirezione del Pubblico Ministero. È vero che nella riforma è riaffermata l’indipendenza del Pubblico Ministero. Ma un ordine autonomo di pubblici accusatori, con il potere di iniziativa penale, non più inserito nel contesto più ampio di un unico ordine giudiziario, difficilmente conserverà la propria autonomia ed è probabile che finisca per essere raccordato in qualche modo al potere politico o mediante un controllo diretto ovvero con la sottrazione della direzione della polizia giudiziaria. Proprio quest’ultima è l’alternativa al controllo diretto, tant’è vero che esplicitamente questa direzione è stata indicata recentemente da Antonio Tajani, esponente governativo di spicco. Convalidano il timore che lo scopo ultimo perseguito sia il controllo dell’attività del pubblico ministero le parole del Ministro Nordio sull’utilità anche per il centro sinistra della separazione delle carriere, perché a suo dire con la riforma non si sarebbe più verificato quello che successe anni fa al Ministro Mastrella di doversi dimettere per una comunicazione giudiziaria ricevuta. Il senso delle parole è chiaro, con il pubblico ministero separato si potrà controllare se inviare o meno una comunicazione giudiziaria ad esponenti politici. L’eterodirezione del pubblico ministero non è un esito scontato, ma è un rischio molto forte, come è dimostrato dal fatto che negli ordinamenti degli Sati in cui la separazione esiste c’è un raccordo tra il vertice degli uffici del pubblico ministero e il potere politico.
2 La ragione dichiarata a proposito dell’introduzione del sorteggio al posto dell’elezione dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura riguarda la necessità di eliminare l’influenza dei gruppi associativi dei magistrati nella elezione dei componenti del Consiglio e successivamente nella sua attività. E’ vero che nella legislatura 2018 – 2022 alcuni componenti del Consiglio, esponenti di gruppi associativi, hanno tenuto comportamenti severamente criticabili in tema di assegnazione degli incarichi direttivi. E anche vero che successivamente nel corso degli ultimi anni cambiamenti e modifiche sono stati fatti nel funzionamento del Consiglio. Ma il fatto che si siano verificate da parte di alcuni componenti comportamenti scorretti gravi non comporta che si debba abolire il Consiglio superiore previsto dalla Costituzione, voluto dal Costituente del 1948, come organo democratico e pluralista, proprio perché tale caratteristica lo rendeva efficace strumento di tutela dell’indipendenza della magistratura. Il sistema del sorteggio “è un’autentica umiliazione delle regole democratiche e dei principi costituzionali sull’elettorato attivo e passivo”. Nessun Consiglio della magistratura al mondo viene selezionato con tale metodo. Così come nessuno degli organi direttivi dei vari ordini professionali. Si vuole eliminare il carattere democratico e pluralista dell’organo di governo autonomo della magistratura, diminuendone di conseguenza l’autorevolezza. Questo è il vero obbiettivo della riforma, questa è la ferita grave inferta all’assetto costituzionale vigente, indebolire l’autorevolezza del Consiglio, negandogli la caratterista fondamentale di rappresentatività delle diverse visioni dell’attività giurisdizionale. Non è irrilevante rispetto alle funzioni del Consiglio la visione culturale. L’organizzazione dell’attività giudiziaria non è neutra, influisce sul concreto funzionamento della giustizia. Si tratta di materia in cui le visioni diverse dell’attività giudiziaria trovano terreno di confronto e di sintesi, che invece un organo composto a sorteggio non consentirà. Il Consiglio diverrà da organo di rilevanza costituzionale un ufficio del personale.
3 Per l’esercizio della giustizia disciplinare viene creata l’Alta Corte disciplinare solo per la magistratura ordinaria e non anche per quella contabile, amministrativa, tributaria e militare. Così il nuovo organo finisce per assomigliare molto ad un giudice speciale, di cui l’art. 102 secondo comma Costituzione vieta l’istituzione. Le decisioni di questo nuovo organo si potranno impugnare soltanto davanti alla stessa Corte in composizione diversa, escludendo il ricorso per Cassazione. Il che contrasta con un’altra norma costituzionale, quella dell’art. 111 comma 7, per la quale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze emesse degli organi giurisdizionali. Va ancora osservato che l’attuale proporzione di due terzi e un terzo tra componenti magistrati e componenti laici del Consiglio, valida attualmente anche per la sezione disciplinare, viene alterata per l’Alta Corte, perché dei quindici componenti nove sono magistrati; e che la concreta composizione e il funzionamento dell’organo disciplinare vien rimesso ad una legge successiva, senza nessuna indicazione sul rapporto magistrati e laici. L’istituzione di questa Corte disciplinare viene giustificata con l’affermazione che l’attuale sistema disciplinare del CSM sarebbe lassista incline all’assoluzione. Questa affermazione è smentita dai dati statistici sulle pronunce disciplinari nel periodo 2023 2025, delle quali il 41% è stato di sentenze di condanna. Il 12 febbraio scorso lo stesso Vicepresidente del CSM avv. Fabio Pinelli, componete laico eletto dal Parlamento in quota centro destra, ha smentito Nordio sul preteso lassismo della sezione disciplinare.
4 A sostegno della necessaria separazione delle carriere si portano casi giudiziari di pretesa invadenza della magistratura in campi riservati alla politica, che non hanno niente a che fare con la separazione delle carriere e con il processo penale. Si sono perfino richiamate decisioni di Giudici civili in materie del tutto estraneo all’oggetto della riforma. Questo richiamo di casi non pertinenti esplicita il fatto che all’origine di questa riforma vi è l’insofferenza verso la funzione giurisdizionale di controllo della legalità, quando essa interviene nei confronti di atti del Governo o quando essa si discosta da come il potere esecutivo o la maggioranza governativa vorrebbero vederla esercitata. Si svela così l’intenzione finale della maggioranza di governo, fare in modo che le decisioni dei giudici siano conformi alla volontà di chi governa.



