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23 Ottobre 2018È sempre più difficile, volenti o SalviDimaio nolenti, non leggere nello sviluppo della Giurisprudenza Comunitaria il segno di un futuro che in parte è già realtà, nel quale le tematiche giuridiche sono sempre più comuni ai molti Stati che compongono l’Europa, sebbene, talvolta, le conclusioni possano apparire non ancora del tutto omogenee.
A riprova di quanto appena detto, è ancora una volta il tema dell’utilizzo del velo, anche se in contesti diversi, a offrire lo spunto per verificare il grado di coerenza di alcune sentenze delle Corti Europee che si sono di recente occupate di questo tema.
Su Luminosi Giorni avevamo già avuto occasione di commentare la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, lo ricordiamo, nella causa C-157/15, (caso Achbita), aveva di fatto stabilito che se un’impresa privata in questo caso belga, decide di licenziare una dipendente mussulmana perché costei indossa un velo, nessuna lesione dei principi di discriminazione può essere invocata.
Ciò, in quanto, in base alla Direttiva 2000/78/CE, nel caso di specie non è ravvisabile alcuna discriminazione diretta, visto che in quell’azienda esiste un regolamento che vieta a tutti i dipendenti di indossare sul posto di lavoro, segni evidenti delle proprie personali convinzioni siano esse religiose o politiche.
Nell’esame del caso, la Corte era anche intervenuta per identificare se vi potessero essere gli estremi di quella che nella direttiva viene considerata una forma di discriminazione indiretta, che si verifica allorché una norma apparentemente neutra ponga, però, nei fatti e di fatto, in una posizione di svantaggio, un soggetto che professa determinate idee o convinzioni.
In un caso ancor più recente che in sede europea ha visto ancora protagonista il Belgio (Lachiri contro Belgio) è invece intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sancendo l’illegittimità, per contrasto con l’art. 9 della CEDU, della legge belga che vieta l’utilizzo del velo sia esso integrale o parziale alle donne mussulmane in luoghi pubblici, nella fattispecie all’interno di un’aula di Giustizia di un Tribunale.
Per essere più precisi nel caso, secondo La Corte EDU, questo divieto viola il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, così come sancito nell’articolo sopra citato della Convenzione.
Secondo la Corte, la legge belga, adottando un simile divieto, ha di fatto introdotto una pratica incompatibile con la costruzione delle relazioni umane e quindi con i valori basilari per la vita collettiva.
A ben vedere le due sentenze citate sembrano essere in contrasto, e semplificando, si potrebbe quindi dire che le due Corti europee sono giunte a due conclusioni diverse, ovvero sì al divieto del velo nei luoghi di lavoro nel primo caso, no al divieto nei luoghi pubblici nel secondo caso.
In realtà, in quest’ultima vicenda, la Corte EDU ha riconosciuto la base legale del divieto previsto dalla legge belga, essendo questa volta a proteggere l’ordine pubblico e la prevenzione di condotte offensive.
Infatti è proprio in questa distinzione che l’apparente contrasto tra le due sentenze può trovare una pacificazione, posto che nella vicenda Lachiri, si trovava in tribunale come cittadina privata e non rappresentava lo stato, visto che non stava esercitando alcuna funzione pubblica e soprattutto non stava rappresentando alcuna minaccia per l’ordine pubblico.
In altre parole ad essere esaminato, in questo caso, non è stato tanto il principio di neutralità, quanto piuttosto quello più generale dell’ordine pubblico che nel concreto non veniva leso o messo in pericolo dall’indossare il velo.
In conclusione il principio di neutralità ben rappresentato dal primo caso non è, a ben guardare, messo in discussione da questa seconda vicenda che, lungi dal contestare tale principio, esamina la questione da un punto di vista di ordine e di esercizio di funzioni pubbliche, senza quindi contestare quella neutralità rispetto ai simboli religiosi su cui i Giudici europei si sono in effetti già pronunciati, ponendo un chiaro indirizzo rispetto ad un tema di convivenza sempre più comune ed attuale.