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Per l’Unione Europea tutto in qualche modo è riconducibile all’eterna ricerca di questa condizione.
A far intravvedere uno spiraglio di luce è il dibattito (per la verità non nuovo) sul 28esimo Stato virtuale che ha ripreso forza grazie al Rapporto “Much more than a market” elaborato dall’ex presidente del Consiglio italiano Enrico Letta.
Non resta a questo punto che spiegare brevemente il contenuto della proposta e individuare le difficoltà e i vantaggi della stessa per poi trarne una possibile conclusione.
Di che cosa si tratta.
L’idea è quella di creare un “28esimo” sistema legale finalizzato a semplificare le norme in materia di diritto societario a favore delle imprese e delle start up (quelle di cui l’Europa ha un grande bisogno).
Regole chiare, uniformi, applicabili a tutti questi soggetti a prescindere dalla sede scelta all’interno della UE.
La proposta, volgarmente detta “Delaware europeo” non è del tutto nuova anche se, a onore del vero, vanta nobili origini che discendono da una storica Giurisprudenza comunitaria (per chi volesse approfondire la sentenza “Centros” – procedimento C-212/97) del 1999 con protagonisti i coniugi danesi Bryde in cerca di una casa per la succursale danese della loro società aperta secondo le regole del diritto inglese, oltre che in un chiaro parere del Comitato Economico e Sociale Europeo che risale al maggio del 2010 (relatore l’avvocato e politico portoghese Pegado Liz).
Non sono poche le difficoltà connesse a questa proposta, basti pensare che la creazione di un corpo normativo di settore (per le società), difficilmente potrebbe trascurare la creazione di principi generali comuni di diritto privato e qui la questione rischia di complicarsi.
E ancora, come uniformare all’interno di questo nuovo sistema le non poche connessioni tra il diritto societario con altri campi del diritto come quello del lavoro e quello tributario?
E poi, il ricorso a questo sistema dovrebbe essere facoltativo o obbligatorio? E che dire se il nuovo sistema risultasse manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico? Servirebbe a quel punto anche un raccordo con quanto previsto dallo storico Regolamento Roma I.
Che cosa abbiamo davanti? Un progetto lungimirante e coraggioso o una semplificazione che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio ginepraio giuridico?
Le domande sono legittime oltre ogni ragionevole dubbio e per tentare di dare una risposta è interessante ragionare anche sui possibili vantaggi.
Un regime giuridico omogeneo per le società, il “Ventottesimo Stato”, consentirebbe di:
– fermare il noto fenomeno delle migrazioni societarie (in Italia ne conosciamo diverse);
– mettere un freno all’assurda concorrenza tra ordinamenti all’interno dell’Unione;
– superare i rischi e i costi determinati da ordinamenti giuridici diversi;
– evitare che i giudici nazionali possano trattare il nuovo regime come una legge straniera.
La proposta potrebbe rivelarsi davvero vantaggiosa al netto di tutte le domande e le criticità evidenziate solo se il nuovo regime giuridico risulterà:
conveniente per le imprese che lo adotteranno, le quali ovunque sono alla disperata ricerca di un diritto certo, amministrato in modo tempestivo da giudici preparati.
completo e quindi in grado di unire e amalgamare le tipicità dei vari ordinamenti creando una vera e propria “nazionale” del diritto, superando tutte le incognite connesse a un diritto senza territorio in un periodo storico dove invece territorio e stato sono tornati con prepotenza di grande attualità.
Se, come dicevano i latini “ubi societas ibi ius”, dando per assodato un comune sentire europeo allora è forse consentito auspicare che il progetto del Ventottesimo Stato si compia senza ulteriori ritardi perché a volerlo è una parte essenziale della società europea.



