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Il caso Barbulescu riguarda un lavoratore di nazionalità rumena che dal 1 agosto 2004 fino al 6 agosto 2007 ha prestato servizio in una società rumena come ingegnere responsabile delle vendite.
Per svolgere il suo lavoro, utilizzava un account Yahoo Messenger, messo a disposizione dal titolare, per rispondere alle domande poste dai clienti.
Dal 5 luglio al 13 luglio del 2007, sono stati effettuati dei controlli sulle conversazioni e, da parte del datore di lavoro, è stato riscontrato che l’ingegner Barbulescu usava quel profilo anche per comunicare con il fratello e la propria fidanzata.
Dopo tale contestazione, il dipendente è stato licenziato.
A seguito del licenziamento, l’ingegner Barbulescu, ha avviato una controversia giudiziaria conclusasi con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 5 settembre 2017.
Il Sigor Barbulescu ha contestato la decisione del suo datore di lavoro, lamentando che la decisione di quest’ultimo di voler porre fine al suo contratto era nulla, poiché il datore di lavoro aveva violato il suo diritto alla corrispondenza accedendo alle sue comunicazioni in violazione della Costituzione e del Codice Penale.
La sua tesi, è stata respinta prima dai Giudici rumeni, i quali hanno respinto le motivazioni del ricorrente, ritenendo legittimo che un datore di lavoro possa verificare l’operato dei propri dipendenti durante l’orario di lavoro e attraverso i mezzi messi a disposizione dall’azienda.
Davanti alla CEDU, il ricorrente ha lamentato in particolare la lesione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, della casa della famiglia e della corrispondenza) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Ora, il 5 settembre 2017, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che la società per la quale lavorava il ricorrente avrebbe dovuto comunicare anticipatamente l’inizio del controllo delle comunicazioni onde evitare spiacevoli violazioni della privacy.
Nella decisione della Gran Camera, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha accertato la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, della casa e della corrispondenza) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La CEDU, infatti conclude affermando che le autorità nazionali non hanno adeguatamente protetto il Signor Barbulescu rispetto al suo diritto al rispetto della sua vita personale e della sua corrispondenza.
In altre parole, le informazioni raccolte con i mezzi per adempiere alla prestazione, o con i dispositivi di controllo autorizzati, sono utilizzabili a tutti i fini legati al rapporto di lavoro, inclusi quelli disciplinari, ma solo a condizione però che sia data al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di esecuzione dei controlli e siano rispettate le norme sulla tutela dei dati personali.
Diversamente, eventuali comportamenti divergenti da parte del datore di lavoro si porrebbero in violazione della normativa Europea.