Fuga dalla realtà (aspettando Godot..)
16 Dicembre 2018La traversata nel deserto
19 Dicembre 2018C’era una volta un Giudice a Berlino. No, mi devo fermare, perché questa non è una favola di Natale, quanto piuttosto un brutto sogno.
Proviamo a raccontarlo e a vedere come finisce.
La storia è questa. C’è una sentenza della Corte di Giustizia UE in una causa numerata C‑621/18 tra Andy Wightman e il Secretary of State for Exiting the European Union in GB.
In particolare, la storia racconta e testimonia quanto travagliata sia quella che ormai comunemente chiamiamo tutti Brexit.
ll signor Andy Wightman, parlamentare scozzese, e altri politici e parlamentari scozzesi, britannici ed europarlamentari, si sono rivolti alla Court of Session, Inner House, First Division (Scozia) per sapere se e a quali condizioni il Secretary of State for Exiting the European Union (segretario di Stato per la Brexit) potrebbe revocare l’ intenzione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea.
Infatti, come noto, l’accordo tra Regno Unito e UE dovrà essere ratificato dal Parlamento inglese, sebbene anche nel caso di mancata approvazione, l’uscita dovrebbe comunque diventare effettiva dal 29 marzo 2019.
E’ alle spalle di questo sfondo, oggi più che mai attuale nel dibattito inglese ed Europeo, che si inserisce la domanda pregiudiziale del tribunale scozzese il quale ha richiesto alla Corte di interpretare l’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE).
Per essere più chiari, il Giudice scozzese chiede al Giudice Europeo se in base a questo articolo, sia possibile per uno Stato membro e la Gran Bretagna ancora lo è, revocare unilateralmente la notifica dell’intenzione di recedere dall’Unione, una volta che essa è stata comunicata al Consiglio Europeo.
Sul punto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 10 dicembre 2018, ha deciso che questa eventualità è possibile.
In termini sintetici è interessante esaminare alcuni dei principali argomenti che hanno spinto la Corte a decidere in questo senso, aderendo così alle conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte, Manuel Campos Sánchez-Bordona.
Vediamone alcuni.
In primo luogo, il contesto internazionale dove in tema di revoche delle notifiche di recesso da trattati internazionali, oltre ad alcuni precedenti storici, c’è ad esempio il caso di Panama che ha notificato il suo recesso dal trattato costitutivo del Parlamento centroamericano e altre istituzioni politiche, salvo poi dopo un complesso dibattito interno, revocare la notifica di recesso che ha consentito a Panama di tornare a far parte del Parlacen.
Seconda questione, l’articolo 68 CVDT (Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati), a norma del quale una notifica di recesso da un Trattato può essere revocata in ogni momento prima che abbia avuto effetto, che impatto ha nell’ambito del Diritto UE visto e considerato che lo stesso diritto dell’Unione Europea prevede una procedura apposita regolata per l’appunto dall’art. 50 TUE.
Sul punto la Corte, dopo aver esaminato lo scopo e il quadro storico in cui l’art. 50 si colloca, ha condiviso la tesi secondo cui, quando uno Stato ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, la revoca unilaterale di tale notifica, è ammessa fino al momento della conclusione dell’accordo di recesso.
Tuttavia, se questa è la conclusione, viene da chiedersi, la revoca è sempre e comunque possibile se nel rispetto di questo principio. Certo che no, la Corte, infatti, la subordina anche ad un’altra condizione molto importante. Vale a dire che la revoca sia stata decisa conformemente alle norme costituzionali dello Stato interessato.
Così, nel caso specifico, se le norme costituzionali interne prevedono, ad esempio, la previa autorizzazione parlamentare come requisito per la notifica dell’intenzione di recedere dall’Unione (nel Regno Unito è così dopo la sentenza Miller), appare logico che anche la possibile revoca di tale notifica richieda l’approvazione parlamentare. E fu così che la Sovranità tornò nella sua Casa, il Parlamento, che la esercitò sancendo un no deal e indicendo un secondo referendum (forse).