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31 Gennaio 2018La conferma del fatto che oltre alle beghe politiche interne, avvilenti, demagogiche e superficiali, c’è di più, arriva nella vita quotidiana, dall’impatto che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, ogni giorno di più, nella vita dei cittadini Europei.
Un recente caso giudiziario europeo in tema di lavoro, descrive con molta concretezza la percezione di questo fenomeno.
Due società aeree irlandesi avevano assunto, tra il 2009 e il 2011, alcuni lavoratori di cittadinanza portoghese, spagnola e belga in qualità di personale di cabina.
I contratti di lavoro, redatti in inglese, contenevano una clausola che attributiva ai giudici irlandesi la competenza della risoluzione di eventuali controversie , considerando le prestazioni dei lavoratori svolte in Irlanda trattandosi di personale operante in cabina, sebbene gli stessi contratti contenessero l’indicazione dell’aeroporto di Charleroi, in Belgio, come punto di servizio per i lavoratori.
Nel 2011, sei lavoratori dipendenti hanno proposto ricorso in Belgio, ritenendo che le società irlandesi fossero tenute a rispettare il diritto belga e le pronunce dei giudici di quel Paese.
Il Tribunale del lavoro investito del ricorso, ha deciso di rinviare gli atti della causa alla Corte di Giustizia UE, per ottenere un chiarimento, in tema di competenza, sull’interpretazione del concetto di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività contenuta all’art. 19 del Regolamento CE n. 44/2001, e sulla possibile equiparazione di questa con il punto di servizio.
I giudici Comunitari, esaminando la questione, hanno ricordato in particolare che il considerando art. 13 del Regolamento europeo in materia di controversie di lavoro persegue lo scopo di tutelare la parte più debole, consentendo così al lavoratore di adire il Giudice che egli considera più vicino ai propri interessi, ex art. 19 del medesimo Regolamento.
Entrando nel merito della decisione, la Corte ha fatto riferimento ad una consolidata giurisprudenza per la definizione di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività (luogo nel quale il lavoratore, di fatto, adempie la parte sostanziale dei propri obblighi) e ha precisato che, con riferimento al caso esaminato, ossia un contratto eseguito in più Stati membri, occorre stabilire in quale Stato membro si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettui le sue missioni di trasporto e quello in cui rientri dopo aver svolto queste ultime.
In altre parole, il principio affermato in ambito comunitario è che i lavoratori possono decidere di promuovere un giudizio sia davanti ai giudici dello Stato membro nel quale il datore di lavoro ha il suo domicilio sia dinanzi al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, non potendosi ritenere legittima l’imposizione dell’Irlanda quale luogo dove dover incardinare eventuali azioni giudiziarie, indipendentemente da dove i dipendenti vivono e lavorano.
Di conseguenza, la sentenza del Tribunale del lavoro di Mons in Belgio, ha constatato che, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, un membro di equipaggio può citare il proprio datore di lavoro davanti al giudice del lavoro nel Paese in cui presta la propria attività.
L’aspetto più interessante di questa sentenza, al di là delle componenti tecniche e delle possibili ulteriori rivendicazioni che da essa potrebbero derivare, è la presa di coscienza concreta di una realtà ormai transnazionale non solo di molte aziende ma soprattutto dei molti diritti.



