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13 Febbraio 2026Il disegno di legge 1725, approvato a novembre 2025 all’unanimità alla Camera, è stato modificato al Senato dall’emendamento presentato da Giulia Bongiorno. L’approvazione all’unanimità ha costituito un notevole pregio, dato che nel nostro Paese avremmo bisogno di siffatte occasioni di convergenza politica. Tuttavia, a fronte del pregio politico, non sono mancate critiche al d.d.l. da parte di vari giuristi, ancora prima della sua approvazione, per cui può essere utile un po’ di cronistoria. E’ un promemoria inevitabilmente limitato, data la mole di pareri giuridici sull’argomento.
Iniziamo con il testo base, la Convenzione di Istanbul del 2010, e poi con altri testi di riferimento utili per questo excursus:
– Convenzione di Istanbul
– sezione §177 del Codice Penale tedesco
– d.d.l. italiano 1715
– testo dell’emendamento Bongiorno.
Convenzione di Instambul : (Dal sito Camera dei Deputati, Documentazioni e ricerche, n°50, 15.11.2017)
“Articolo 36. Violenza sessuale, compreso lo stupro
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
c) il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.
2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto
3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale”
La Convenzione di Istanbul è stata ratificata dall’Italia nel 2013. L’articolo 36 è stato recepito dalle legislazioni nazionali in modo non uniforme.
Di seguito la ricezione nel testo adottato in Germania. (Copia traduzione dal sito Avvocato-penalista.de)
§177 del Codice Penale Tedesco (StGB) – Violenza sessuale; coercizione sessuale; stupro
“(1) Chiunque, contro la volontà discernibile di un’altra persona, compia o faccia compiere atti sessuali su di essa o la induca a compiere o tollerare atti sessuali su o da parte di terzi incorre nella pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
(2) Analogamente, chiunque compia o faccia compiere atti sessuali a un’altra persona, o induca tale persona a compiere o tollerare atti sessuali su o da parte di terzi, è punito se l’autore del reato approfitta del fatto che la persona è incapace di formare o esprimere una volontà contraria,
- l’autore del reato approfitta del fatto che la persona è notevolmente limitata nella capacità di formare o esprimere la sua volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, a meno che non abbia ottenuto il consenso di questa persona,
- l’autore del reato sfrutta un elemento di sorpresa,
- l’autore del reato sfrutta una situazione in cui la vittima è minacciata di subire un grave danno in caso di resistenza, oppure
- l’autore del reato ha costretto la persona a compiere o acconsentire all’atto sessuale minacciandola di gravi danni. “
[L’articolo prosegue con l’elenco delle pene]
Il testo tedesco è circostanziato nella casistica e nelle pene da comminare: è centrale il dissenso, vengono cioè puniti gli atti dissensuali, commessi contro la volontà riconoscibile della vittima.
Rilevante è il reato commesso quando “il trasgressore sfrutta l’elemento sorpresa”, verosimilmente nel caso delle molestie sessuali, per esempio palpeggiamenti. Inoltre, “il reato .. commesso congiuntamente da più persone” (alla successiva sezione §184). L’esigenza di una normativa apposita era particolarmente sentita dalla popolazione dopo i numerosi episodi di violenza e molestie perpetrati contro centinaia di donne durante il carnevale del 2016 a Colonia e Amburgo .[Si rimanda a “LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN GERMANIA”, Francesco Macrì, 24.11.16, Diritto Penale Contemporaneo].
Veniamo al d.d.l. già approvato dalla Camera dei Deputati il 19 novembre 2025.
A.S. 1715 (Boldrini e altri) recante “Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso”,
“Art. 1.
- L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
« Art.609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”
Il testo italiano del d.d.l. n. 1715 verte sul modello del consenso libero e attuale, specificatamente sulla sua assenza.
In questo testo viene prospettato un aspetto delicato: il consenso attuale, e quindi la possibile revoca del consenso da parte della potenziale vittima durante il rapporto sessuale, per cui il soggetto attivo (attivo in quanto potenziale autore di violenza), se non interrompe il rapporto, diviene responsabile di violenza: è una revoca legittima, per esempio nel caso che il soggetto attivo richieda prestazioni non gradite alla vittima, che ha il diritto di rifiutarle.
Il testo italiano del 1715, nel comma riguardante il consenso volontario, non recepisce la disposizione della Convenzione di Istanbul secondo la quale in sede di giudizio il consenso volontario “…deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”.
La Corte di Cassazione nelle sue sentenze ha preso in considerazione il contesto nel quale si svolge l’azione: ad esempio un bacio sulla guancia dato da un insegnante ad una alunna minorenne, sia pur una zona non erogena, , in considerazione di come si sono svolti i fatti (dopo un tentativo di bacio sulla bocca), in considerazione del contesto ambientale e sociale (una scuola), e in considerazione del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato rilevante: l’atto configura una violenza sessuale, in quanto ha inciso sulla libertà sessuale della vittima. (Dal sito Altalex. Per approfondimenti, si veda Cassazione penale, sezione III, sentenza 23 ottobre 2019, n. 43423).
In una recente pronuncia, secondo la Corte non si richiede che “la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell’agente”, “né è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta” (Sentenza n. 4199/2024). [Si rimanda per queste annotazioni al documento A.S.1725, Modifica dell’art.609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. N.95-novembre 2025, Servizio Studi del Senato.]
Nel suo iter parlamentare, giunto il d.d.l. 1715 al Senato, è intervenuto l’emendamento Bongiorno che riformula così la disposizione sulla violenza sessuale.
«Art. 609-bis – (Violenza sessuale)
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità».
L’emendamento Bongiorno abbandona il modello basato sull’assenza del consenso libero e attuale, a favore del modello del dissenso riconoscibile: “contro la volontà”, analogamente al diritto penale tedesco. La volontà contraria è da valutarsi “tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”, riprendendo la formula della Convenzione di Istanbul. La volontà contraria è richiamata in caso di condotta repentina ed in caso di impossibilità della vittima di esprimere dissenso (ad es. in quanto ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti). (Da Gian Luigi Gatta, Sistema Penale, 23.1.26).
Gian Luigi Gatta altresì evidenzia come il modello tedesco “…è in linea con indicazioni emerse in dottrina….ma è certo diversa da quella accolta unanimemente alla Camera a novembre”. D’altronde, scrive, ”..i profili di critica politica….devono essere tenuti distinti da quelli di natura tecnico-giuridica e di compatibilità con i principi del sistema”.
Il testo della Bongiorno esplicita il “freezing”, che si verifica quando la vittima non reagisce alla violenza perché emotivamente paralizzata o per evitare più negative conseguenze: (“impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”). Per alcuni giuristi, alla valutazione del freezing sarebbe più indicata l’assenza di consenso su cui verte il 1715; per altri, sarebbe più consono il modello di dissenso riconoscibile, essendo un atto compiuto contro la volontà della persona. Comunque, anche con la legge finora vigente, questa forma di passività è stata riconosciuta dai giudici durante i processi, appurando che non si tratta assolutamente di consenso, ma di incapacità attuale di ribellione.
Non si deve dimenticare che di solito le violenze sessuali avvengono in assenza di testimoni, e la ricostruzione dell’accaduto non è semplice né scontata. Talvolta le accuse di molestie o violenza non provengono da vittime reali, ma sono provocate da desideri di vendetta o di distruzione della reputazione altrui. E, per inciso, la predisposizione a considerare benevolmente, ancora prima delle ricostruzioni, l’azione di denuncia di una donna in quanto donna – all’opposto di quanto avveniva spesso in passato – risulta ingiustificabile, allorchè tale benevolenza risponde ad una aspettativa sentita e diffusa, ma appare prematura e arbitraria in quanto deve essere verificata con la rispondenza ai fatti. E, secondo l’art. 27 della Costituzione, comma 2, ”L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
A livello politico dispiace quindi che sia stata infranta una unanimità raggiunta alla Camera nell’approvazione del d.d.l. 1715; tuttavia non è infondato il parere di quei giuristi che hanno considerato frettolosa la redazione di questo testo e la sua approvazione. La violenza o la molestia sessuale sono reati diffusi, e non sempre chiaramente configurabili come quando consumati tramite la forza bruta; è altamente positivo che, dopo decenni, siano finalmente all’attenzione dei cittadini, ma non si adattano a valutazioni lapidarie.



