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3 Ottobre 2026IL VOLTAFACCIA DI SCHLEIN E CONTE SUL DDL CONTRO L’ANTISEMITISMO
Il 2 ottobre verrà discusso alla Camera il Disegno di Legge contro l’antisemitismo, già approvato al Senato lo scorso marzo nonostante l’astensione del PD e i voti contrari del M5S e di AVS. Questa proposta di legge è stata oggetto di mistificazioni e strumentalizzazioni ideologiche da parte dei suoi oppositori, atteggiamento che emerge chiaramente riascoltando il dibattito in Commissione Affari Costituzionali e gli interventi in aula.
L’ALLEANZA INTERNAZIONALE PER IL RICORDO DELL’OLOCAUSTO
Ma come nasce questa legge e cosa contiene effettivamente? La norma prevede l’adozione della definizione di antisemitismo dell’IHRA, l’Alleanza Internazionale per il Ricordo dell’Olocausto, organizzazione intergovernativa composta da 35 Paesi membri e 7 osservatori, fondata ventotto anni fa da Göran Persson, già Primo Ministro svedese. L’IHRA unisce esperti e governi con l’obiettivo di promuovere la ricerca, il ricordo e l’insegnamento del dramma dell’Olocausto, per rafforzare la collaborazione fra esecutivi nazionali per la prevenzione del genocidio e dei crimini contro l’umanità. L’organizzazione inoltre affronta due ulteriori nuclei tematici, ovvero l’antisemitismo — e la negazione della Shoah — insieme al Samudaripen, il genocidio dei Rom e dei Sinti.
Questa organizzazione è strutturata su cinque livelli: quello politico, formato dai Paesi membri e osservatori che si riuniscono annualmente in sede plenaria tramite i rappresentanti designati (anche con la partecipazione di delegazioni parlamentari); quello accademico, che raccoglie gli esperti che guidano le commissioni e i gruppi di lavoro, i quali si concentrano su settori come l’università, l’educazione e il settore museale; un terzo livello rappresentato dai partner internazionali; il tutto sotto la supervisione dell’ultimo livello, la commissione di garanzia.
Si tratta di un’organizzazione autorevole sotto il profilo accademico e politico, che gode di un ampio sostegno; ne fanno parte la quasi totalità dei Paesi dell’UE (ovviamente l’Italia), ma anche la Svizzera, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Norvegia e molti altri. L’IHRA è a tutti gli effetti un’istituzione internazionale consolidata e dall’operato rigoroso (non un comitato autoproclamato) a cui il nostro Paese ha aderito un anno dopo la fondazione e di cui è stato presidente nel 2018.
Nel 2016 l’IHRA pubblica la definizione operativa (working definition) di antisemitismo, cioè una descrizione del fenomeno che possa essere utilizzata concretamente per orientare le politiche contro il pregiudizio razziale, giuridicamente non vincolante. Come detto, l’operato dell’Alleanza non si limita al solo antisemitismo: nel 2020 infatti ha anche pubblicato la definizione di antiziganismo, ovvero l’odio contro i Rom e i Sinti. In dieci anni è stata recepita da oltre 1.300 entità istituzionali e private, e da oltre 47 governi nazionali. Tutti i Paesi dell’Unione meno uno, la stessa Unione Europea e praticamente quasi tutte le democrazie occidentali hanno adottato l’unica definizione operativa esistente di antisemitismo.
Il 1° giugno del 2017 il Parlamento europeo approvò a larga maggioranza la mozione che chiedeva ai Paesi membri di adottare la definizione, con il voto favorevole di socialdemocratici, liberali e conservatori. Elly Schlein sottoscrisse e votò favorevolmente la mozione, che non si limitava a invitare ad adottare, bensì ad applicare la definizione, termine che non si riscontra nemmeno nel DDL ora all’esame alla Camera.
Il 17 gennaio 2020 il governo italiano, guidato da Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dell’esecutivo “giallo-rosso”, delibera l’adozione ufficiale della definizione, contestualmente alla nomina della prima Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.
Quella che è in discussione alla Camera è l’integrazione diretta della definizione IHRA nell’ordinamento giuridico nazionale, già attuata dalla Romania, dall’Austria (che l’ha legata alla severissima normativa contro il neo-nazismo), dal Regno Unito e da diversi Stati della federazione americana. L’Italia potrebbe dunque essere uno dei Paesi apripista in questo senso, e in quanto Stato che ha perseguitato gli ebrei darebbe un segnale politico inequivocabile.
LA DEFINIZIONE OPERATIVA DI ANTISEMITISMO
Questa è la definizione di antisemitismo dell’IHRA:
“L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette contro individui ebrei o non ebrei e/o contro la loro proprietà, contro istituzioni della comunità e strutture religiose.”
La definizione è accompagnata da esempi operativi per orientare l’operato dell’IHRA, preceduti dalla seguente introduzione:
“Le manifestazioni possono avere come obiettivo lo Stato di Israele perché concepito come una collettività ebraica. Tuttavia, le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro Paese non possono essere considerate antisemite. L’antisemitismo spesso accusa gli ebrei di cospirare per danneggiare l’umanità, e vi si fa ricorso di frequente per dare la colpa agli ebrei quando ‘le cose non funzionano’. L’antisemitismo si esprime nel linguaggio scritto e parlato, con immagini e con azioni, e usa sinistri stereotipi e fattezze caratteriali negative per descrivere gli ebrei.”
A questa seguono appunto gli esempi, con un’ulteriore specificazione:
“Considerando il contesto generale, esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle scuole, sul posto di lavoro e nella sfera religiosa includono (ma non si limitano a):
- Incitare, sostenere o giustificare l’uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista.
- Fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività – per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l’economia, il governo o altre istituzioni all’interno di una società.
- Accusare gli ebrei come popolo di essere responsabili di reali o immaginari crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino di azioni compiute da non ebrei.
- Negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l’intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l’Olocausto).
- Accusare gli ebrei come popolo o Israele come Stato di essersi inventati l’Olocausto o di esagerarne i contenuti.
- Accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione.
- Negare agli ebrei il diritto all’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è un’espressione di razzismo.
- Applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro Stato democratico.
- Usare simboli e immagini associati all’antisemitismo classico (per esempio l’accusa del deicidio o la calunnia del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani.
- Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti.
- Considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele.
- Gli atti di antisemitismo sono considerati crimini quando vengono definiti tali dalla legge del Paese (per esempio, la negazione dell’Olocausto o la distribuzione di materiali antisemiti in alcuni Paesi).
Gli atti criminali sono considerati antisemiti quando l’obiettivo degli attacchi, sia che si tratti di persone o di proprietà – edifici, scuole, luoghi di culto o cimiteri – viene scelto perché le vittime sono, o sono percepite come, ebrei, ebraiche o legate agli ebrei.
La discriminazione antisemita è la negazione nei confronti degli ebrei di opportunità o servizi che sono disponibili agli altri, ed è illegale in molti Paesi.”
GENESI DEI DDL, IL DIBATTITO IN COMMISIONE E IL TESTO DEFINITIVO
Arriviamo dunque all’iter del DDL, anzi, dei Disegni di Legge.
Nel gennaio del 2024 Massimiliano Romeo (Lega) deposita il primo disegno di legge (S. 1004) che, oltre ad adottare la definizione, trattava anche il settore scolastico, universitario, sportivo e delle FF.OO. e intendeva introdurre, a legislazione vigente, il diniego preventivo per le manifestazioni che avrebbero potuto vedere la presenza di simboli o slogan antisemiti.
Nell’agosto del 2025 Gasparri (Forza Italia) deposita un disegno di legge (S. 1627) che prevedeva un forte inasprimento della norma penale, nella fattispecie la modifica dell’art. 604-bis c.p., con la reclusione da 2 a 6 anni per propaganda e incitamento all’odio antisemita.
Delrio (PD) deposita un disegno di legge come primo firmatario nel novembre del 2025. Il suo DDL non prevedeva una stretta di natura penale e integrava invece la vigilanza da parte dell’AGCOM sui discorsi d’odio online, insieme al potenziamento della strategia nazionale contro l’antisemitismo e a corsi specifici nelle università.
Sono stati depositati altri due DDL: uno a prima firma Scalfarotto (IV), che prevedeva l’adozione della definizione come parametro amministrativo per le linee guida della formazione delle forze dell’ordine e dei dipendenti pubblici; l’altro di Giorgis (PD), che intendeva ancorare il contrasto all’antisemitismo all’interno della cornice dell’Articolo 3 della Costituzione (l’uguaglianza formale e sostanziale), evitando, nelle intenzioni del proponente, che una legge speciale potesse generare un trattamento differenziato tra i vari tipi di discriminazione e impedendo che i criteri applicativi venissero usati in chiave restrittiva del dissenso politico.
Durante la trattazione in Commissione sono state effettuate sostanziali modifiche al testo del Senatore Romeo, recependo i contributi originali degli altri disegni di legge e cassando gli articoli che avrebbero previsto integrazioni al Codice Penale.
Vengono inoltre auditi numerosi esperti, tra i quali Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), il quale denuncia la crescita più che esponenziale degli atti di antisemitismo, in particolare delle aggressioni fisiche. Il CDEC monitora i fenomeni di odio e pregiudizio antiebraico e da trentacinque anni pubblica la relazione annuale; l’ultimo rapporto segnala una crescita del 400% rispetto al 2022, con 963 episodi accertati. Interviene anche Noemi Di Segni, già presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la quale invita la politica a lasciare i concetti di sionismo e antisionismo agli ebrei, auspicando che la critica al governo israeliano non si accompagni più al termine “antisionismo”; sostiene inoltre la necessità di distinguere il diritto di critica dalla demonizzazione assoluta, di cui gli ebrei sono bersaglio, a causa di fittizie responsabilità per qualsivoglia evento mondiale negativo. Rileva come questa legge non rappresenti un’attenzione rivolta solo agli ebrei, ma una risposta a un’emergenza dell’intero Paese.
Ha un’opinione diversa Simon Levis Sullam, professore di Ca’ Foscari e sostenitore della Dichiarazione di Gerusalemme, promossa da numerosi esperti e studiosi di antisemitismo, che mette in discussione quella dell’IHRA. Per stessa ammissione di Sullam, però, la Jerusalem Declaration non è stata concepita come strumento sostitutivo dell’IHRA e tantomeno legislativo. In effetti nessun governo l’ha mai adottata, e non esiste un elenco ufficiale delle istituzioni che l’hanno fatto. Ammette inoltre che l’accusa di genocidio, ed il suo uso politico, rivolta a tutto il popolo ebraico può scivolare nell’antisemitismo. Da storico è cauto rispetto al parallelismo fra Israele e il nazismo, pur considerando Smotrich e Ben Gvir dei “fascistoidi razzisti”. In questo senso argomenta a favore della critica radicale al sionismo quando viene interpretato in chiave ultranazionalista e denuncia il rischio di utilizzare la definizione storica di antisemitismo per farne un uso politico. Afferma inoltre che le comunità ebraiche non debbano essere l’interlocutore politico in questo dibattito.
Il professor David Meghnagi non è d’accordo: l’antisemitismo è stato mascherato dalla lotta anticolonialista, un’operazione tipica dell’URSS e del blocco orientale, che sostenevano l’equivalenza fra nazismo e sionismo. Parla della persecuzione degli ebrei in Polonia e in altri Stati comunisti, persecuzione appunto costruita sul pretesto di contrastare il diritto di autodeterminazione del popolo ebraico. Meghnagi sostiene che l’odierno antisemitismo non neghi la Shoah ma che se ne stia appropriando, e ripercorre le diverse cause, prima religiose e poi razziali, che hanno scatenato la persecuzione contro gli ebrei, giungendo ad affermare che la demonizzazione contemporanea di Israele è frutto di categorie archetipiche antiebraiche.
Ugo Volli, semiologo e filosofo, ricorda come il termine “antisemitismo” nasca come eufemismo coniato per il termine Judenhass (lett. odio per gli ebrei) e che non sia una caratteristica esclusiva dell’estrema destra: Marx infatti li considerava “adoratori del Dio denaro”. Sostiene che le accuse mosse contro Israele ripropongano il repertorio antisemita classico, come l’accusa del sangue.
Intervengono anche i senatori. Delrio sottolinea che l’unica organizzazione titolata a rappresentare gli ebrei italiani è l’UCEI, rispondendo al collega di AVS, De Cristofaro, che aveva esclamato: “Esistono molti ebrei antisionisti!”. Il senatore rossoverde aveva anche chiesto a Volli perché Zelensky possa definire Putin un nazista, mentre non lo si possa fare con Netanyahu. La risposta: sostenere che Israele sia come il nazismo implica un autoassolvimento per gli italiani, e presuppone che lo Stato ebraico debba essere distrutto come la Germania nazista. Rileva, a ragione, che nessun esponente politico ha mai invocato la distruzione della Russia, ammesso e non concesso che Putin e Netanyahu siano figure sovrapponibili.
IL TESTO DEFINITIVO
Al termine delle audizioni continuano i lavori della Commissione per giungere a un testo condiviso. Il blocco preventivo dei cortei viene eliminato per evitare il rischio di incostituzionalità per quanto riguarda l’articolo 17 della Costituzione; tutte le nuove aggravanti, insieme alle nuove sanzioni penali, vengono stralciate per rendere la legge uno strumento di policy culturale e di orientamento politico certo, non arbitrario. Vengono previsti nel testo moduli formativi per i dipendenti della P.A. e delle Forze dell’Ordine, al fine di fornire strumenti tecnici oggettivi per riconoscere l’antisemitismo senza discrezionalità, unitamente a protocolli di monitoraggio delle piattaforme online.
Il testo finale risulta essere una sintesi trasversale di cinque articoli e approda dunque in Aula per la discussione e votazione finale, dopo numerose audizioni di esperti in Commissione.
Questa è la sintesi del testo:
Articolo 1 – Definizione E Principi fondamentali:
La Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo e ne ostacola il pregiudizio, garantendo comunque la libertà di espressione, di critica politica, di riunione e di associazione. Adozione della definizione IHRA: Viene adottata la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (26 maggio 2016) e i relativi indicatori. Collaborazione istituzionale: Le istituzioni della Repubblica collaborano per prevenire e contrastare gli atti di antisemitismo a tutela della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.
Articolo 2 – Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo
La Strategia nazionale è adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Coordinatore nazionale (di cui all’art. 4) su base triennale. Finalità della Strategia: Prevenire e contrastare l’antisemitismo, l’odio e le discriminazioni verso persone, comunità e istituzioni ebraiche. Valorizzare la storia, la cultura e la vita ebraica. Rafforzare la coesione sociale e garantire la sicurezza delle comunità e dei luoghi di aggregazione ebraici.
Articolo 3 – Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo
La Strategia si sviluppa attraverso diverse linee di intervento: Monitoraggio dei dati: utilizzo della banca dati (art. 8, L. 121/1981) per raccogliere e monitorare gli episodi antisemitici in Italia. Linguaggio d’odio online: misure di contrasto all’hate speech antisemita sul web, sentita l’AGCOM. Scuola e istruzione: promozione di attività didattiche e formative per studenti e docenti sulla storia dell’antisemitismo e della diaspora ebraica (anche in occasione del Giorno della Memoria). Comunicazione degli episodi e delle azioni intraprese da parte delle scuole. Università e ricerca: promozione di ricerche, seminari e iniziative di contrasto all’intolleranza in ambito universitario. Possibilità di individuare un soggetto interno deputato al monitoraggio del fenomeno. Formazione delle forze dell’ordine e magistratura: Iniziative specifiche di aggiornamento e formazione per Forze Armate, Forze dell’Ordine, personale della carriera prefettizia e magistrati. Servizio pubblico radiotelevisivo: Campagne d’informazione e sensibilizzazione su TV, radio e canali multimediali della RAI. Sport e associazionismo: Promozione di momenti di formazione nel settore sportivo e associativo, secondo modalità definite da un apposito decreto dell’Autorità politica delegata allo sport.
Articolo 4 – Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo
Nomina e compiti: Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Coordinatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio e si occupa di predisporre e aggiornare la Strategia nazionale. Gruppo tecnico di lavoro: Presieduto dal Coordinatore, coadiuva la redazione della Strategia. È composto da rappresentanti dei principali Ministeri (Interno, Esteri, Giustizia, Istruzione, Università, Cultura), delle Autorità delegate (Sport, Pari Opportunità, Innovazione, ecc.), della Delegazione italiana presso l’IHRA, dell’UCEI, dell’UGEI e delle principali fondazioni e musei della Shoah. Possono farne parte anche esperti del settore. Rimborsi e compensi: La partecipazione al Gruppo tecnico non prevede compensi o gettoni di presenza (salvo rimborsi spesa di missione). L’eventuale compenso del Coordinatore e l’organizzazione del personale di supporto sono regolati da specifici decreti.
IL DIBATTITO IN AULA
Italia Viva
Durante la discussione in Aula, Italia Viva comunica il voto favorevole. La dichiarazione di voto è affidata a Enrico Borghi, il quale rivendica la “cogenitorialità” del DDL, che ribattezza “Legge Romeo-Scalfarotto”. Il senatore sottolinea inoltre l’urgenza di affrontare un tema di drammatica attualità: tre mesi prima infatti, durante la celebrazione di Hanukkah, due terroristi islamici avevano assassinato 15 persone ebree con fucili di precisione a Bondi Beach, Sydney, in uno degli attentati più sanguinosi della storia del Paese.
Borghi ricorda all’Aula il terribile attentato in Australia, che definisce una “rievocazione sinistra del pogrom del 7 ottobre”, denunciando inoltre l’atteggiamento complottista di chi confonde il popolo israeliano con il suo governo – e l’ebraismo con Israele – per alimentare una narrazione mistificante che fomenta l’odio. La senatrice Musolino interverrà in seguito affermando che l’approvazione del DDL “significa offrire alle istituzioni strumenti certi per monitorare e prevenire i fenomeni d’odio, chiamandoli con il loro nome, al di là delle distorsioni e degli alibi forniti.” Definisce il testo un “indicatore della salute democratica italiana”. Conclude affermando che “Nessun conflitto, nessun pretesto possono diventare ragioni per perseguitare cittadini italiani. L’odio etnico e religioso è semplicemente un regresso civile”, rivendica il lavoro fruttuoso in Commissione e conferma che il testo rappresenta il risultato della collaborazione tra maggioranza e opposizione.
Scalfarotto annuncia il deposito della definizione nella sua interezza come Ordine del Giorno, perché rimanga agli atti così da prevenire le mistificazioni delle opposizioni sulla stessa.
Partito Democratico
Verducci interviene per annunciare l’astensione del partito, sottolineando la natura simbolica del provvedimento in esame. Dopo aver riconosciuto l’aumento dell’antisemitismo dopo il 7 ottobre, ricorda i crimini contro l’umanità a Gaza e le responsabilità di Netanyahu. Dichiara che il provvedimento non è efficace perché non riguarda tutti i fenomeni d’odio e ignora il contesto più ampio del razzismo, pur ammettendo, durante la dichiarazione di voto, la specificità storica dell’antisemitismo. Afferma, dicendo il falso, che nessun Paese europeo ha adottato la definizione in un testo giuridico vincolante, e denuncia il fine del testo di voler sovrapporre l’antisemitismo all’antisionismo. Conclude accusando Israele di colonialismo, segregazione razziale e nazionalismo, e il centrodestra di revisionismo storico.
Non è dato sapere cosa c’entrino il conflitto israelo-palestinese e le politiche del governo Netanyahu con la definizione dell’IHRA o con il testo in esame. L’intervento di Verducci è quantomeno curioso considerando che il DDL non è orientativo della politica estera italiana: riguarda infatti Israele esclusivamente quando viene criticato in quanto Stato ebraico e quando viene negato il diritto di autodeterminazione nazionale del popolo ebraico.
Riguarda Israele quando le vittime di ieri sono considerate i carnefici di oggi, nelle stesse modalità – lo sterminio di massa pianificato ed eseguito su scala industriale – e con lo stesso fine – la cancellazione di un intero popolo per perseguire politiche di purificazione razziale – perché questa operazione conduce al giustificazionismo della Shoah.
Non si capisce poi per quale ragione nazioni straniere, e i loro cittadini, possano negare il diritto di autodeterminazione di un altro popolo, atteggiamento sinceramente suprematista e neocolonialista. Evidentemente, secondo il pensiero progressista contemporaneo, l’ordinamento internazionale, che riconosce l’autodeterminazione quale diritto di tutti i popoli, non vale per gli ebrei.
Il sionismo è stato il movimento politico che sosteneva la nascita di una patria e di uno Stato sovrano per il popolo ebraico, nato come reazione all’antisemitismo e come forma di emancipazione ebraica, caratterizzato da diverse correnti politiche, da quella socialista a quella religiosa, da quella liberale a quella nazionalista.
La negazione del diritto di autodeterminazione non può essere legittima a meno che non sia avanzata da un membro del popolo in questione: nessuno si azzarderebbe ad affermare che uno Stato a cui non appartiene non ha il diritto di esistere; stranamente questa istanza politica razzista e imperialista viene avanzata esclusivamente contro Israele e gli ebrei.
Intervengono due senatori del PD che annunciano il voto favorevole, in dissenso con il loro gruppo parlamentare. Verini ricorda il viaggio di Achille Occhetto in Israele e rimarca l’intento sterminazionista di Hamas durante il pogrom del 7 ottobre, atto che “ha drammaticamente ricordato la Shoah”. Zampa ribadisce che “il testo non zittisce chi critica il governo Netanyahu“, il quale, secondo la sua opinione, si è macchiato di crimini contro l’umanità. Non è d’accordo il loro collega di partito Parrini, che afferma che la definizione dell’IHRA sia di incerta interpretazione e superata, se non anacronistica.
Un altro intervento giunge da parte di Susanna Camusso, la quale non contesta la crescita dell’antisemitismo, sia in termini qualitativi che quantitativi, e la portata storica del pregiudizio antiebraico. Ricorda poi l’onta del 1938 e il fatto che questo DDL non cancelli le responsabilità delle leggi razziali, ma non è convinta che per affrontare l’antisemitismo si debba scorporarlo dagli altri crimini e pregiudizi. Afferma inoltre che non c’è stata possibilità di discutere la definizione, che “non può esserci l’idea che non si possa criticare uno Stato” e che vadano eliminate tutte le forme di discriminazione. Risponderà la relatrice, Daisy Pirovano (Lega), ricordando che l’antisemitismo, pur non essendo l’unica forma di odio razziale, è l’unica che ha prodotto un genocidio industrializzato, un pregiudizio continuativo e reiterato, di matrice sia teologica che pseudoscientifica. In ogni caso, per l’ex segretaria generale della CGIL, “prima di tutto viene il diritto internazionale”.
L’ex segretaria della CGIL (organizzazione sindacale responsabile di aver deposto una bara bianca davanti al Tempio Maggiore di Roma, pochi giorni prima dell’attentato dell’OLP, il 9 ottobre 1982, in cui morì tragicamente un bambino di due anni, Stefano Gaj Tacché) dimentica inoltre che nella stessa definizione operativa viene ribadito come la critica al governo di Israele sia legittima, a patto che non sia avanzata utilizzando stereotipi e pregiudizi antiebraici, non si aggredisca il popolo ebraico nella sua totalità per fatti compiuti da singoli e non si richieda a Israele un comportamento non richiesto a nessun altro Stato.
Movimento 5 Stelle
Nel suo intervento Felicia Gaudiano afferma che il DDL nasconda la volontà di voler zittire chi critica il governo Netanyahu e rivendica il ruolo del Movimento nella Flotilla, che definisce “una testimonianza concreta contro l’assedio”.
Peccato che, come già detto, il DDL non introduca sanzioni penali, amministrative o disciplinari, bensì misure di natura educativa e preventiva, fatte salve le libertà costituzionali come quella di espressione e di associazione. Inoltre gli indicatori illustrati dall’IHRA sono esclusivamente esemplificativi e devono essere rigorosamente analizzati nel contesto.
Il senatore Cataldi ribadisce che il provvedimento è nato per silenziare le piazze, per penalizzare e proibire manifestazioni per rischi potenziali. Nonostante ammetta il miglioramento del testo, e dunque la retromarcia della maggioranza che ha riconosciuto la libertà di critica politica (evidentemente il senatore non si è confrontato con la collega di partito prima del suo intervento), avversa l’elencazione contenuta nella definizione, argomentando come sia compito della magistratura analizzare le fattispecie di reato. Afferma che una legge contro una sola forma di odio non debba trovare spazio nell’ordinamento perché così verrebbe meno l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Sostiene che sia ingiusto impedire il paragone fra Netanyahu e Hitler – perchè chi lo fa sarebbe trattato come antisemita, mentre chi la muove nei confronti di Putin no – e richiede una modifica sostanziale al DDL per sostituire la definizione dell’IHRA con la Dichiarazione di Gerusalemme, da lui considerata più chiara e autorevole. Gli risponderà la relatrice, Daisy Pirovano (Lega): “La definizione contenuta nella Dichiarazione di Gerusalemme non nasce da un’istituzione governativa e non è operativa”. A ragion del vero, per stessa ammissione dei relatori della Jerusalem Declaration, quella prodotta da loro è di natura accademica. Pirovano ricorda che quella dell’IHRA è stata invece approvata a Bucarest nel 2016, durante il governo Renzi, anche grazie ai rappresentanti istituzionali italiani, oltre ad essere stata recepita durante il governo Conte II.
Azione
Marco Lombardo interviene leggendo l’appello della senatrice Liliana Segre, che auspicava il più ampio sostegno possibile per questo DDL, e sottolinea come le opposizioni abbiano avuto ampio spazio, tanto da far cadere le sanzioni penali e il divieto preventivo di manifestazione. Domanda infine al resto dell’opposizione perché non ci possa essere un voto corale, affermando che “… in nessuna parte del DDL si dice che la critica al governo israeliano sia da eliminare” e i criteri dell’IHRA sono già stati approvati dal governo italiano e rimangono esclusivamente interpretativi.
Forza Italia
Gasparri (FI) rimarca gli sforzi personali sostenuti per modificare il DDL e garantire un ampio sostegno. Afferma di non voler impedire le critiche, peraltro diffusissime anche in Israele, e ricorda le manifestazioni di fronte alla dimora di Netanyahu. L’azzurro vuole impedire l’apologia della distruzione di Israele come intendeva fare l’Ayatollah Khamenei, e sostiene che chi ha subito un Olocausto nel secolo precedente ha il diritto di non volerne uno adesso. Il senatore si domanda perché una parte dell’opposizione non voglia gli indicatori, e si risponde: “Forse per poter andare alle manifestazioni in cui si invoca la distruzione di Israele“. Dice che non si possono solo difendere gli ebrei del passato ma anche quelli del presente, e invita a una votazione unanime. Lo sforzo di convergenza è stato fatto, conclude Gasparri, la legge “rappresenta un monito”.
CONCLUSIONI
Durante gli interventi in Aula la gran parte dell’opposizione è riuscita a smentirsi e poi a dichiarare tutto e il contrario di tutto.
La definizione voluta da Schlein, e recepita poi da Conte, è improvvisamente diventata obsoleta, anacronistica, non autorevole; a seconda degli interventi la definizione è considerata prima troppo precisa, poi troppo generica, eccessivamente arbitraria e allo stesso tempo stringente.
Il DDL, dicono, vuole zittire le piazze, nonostante riconoscano che le loro richieste di modifica sono state accolte e il testo profondamente modificato, tanto che alcuni dei loro colleghi di minoranza ringraziano quelli di maggioranza, ricordando il lavoro proficuo di mediazione sul testo, al punto da rivendicarne la paternità – con Gasparri che lamenta gli enormi sacrifici politici compiuti perché si arrivasse alla convergenza.
Stiamo assistendo a una splendida messa in scena dell’arte della doppiezza, che invalida persino la logica più elementare, francamente non prevedibile fino a qualche anno fa. Il PD, partito che dovrebbe tutelare le minoranze, si accinge a contrastare – o comunque a disertare il voto – una legge di orientamento culturale, educativo e preventivo.
Il “campo largo” intende candidarsi al governo del Paese con un approccio di costante e sistematica ipocrisia. Come ci si può affidare a questo raggruppamento se non sono neanche in grado di dire che hanno cambiato opinione e che rigettano quanto da loro sostenuto fino a qualche anno fa, fingendo di non aver mai supportato la definizione in esame?
Alle prossime elezioni non sarà sufficiente sollevare il polverone della minaccia fascista per accaparrarsi i voti, sia perché Meloni governa da quattro anni senza che l’Italia sia diventata una democratura, sia perché avranno rigettato l’unica definizione istituzionale e operativa dell’odio che ha spinto i fascisti a collaborare nella persecuzione degli ebrei. Infine, voteranno questo DDL esattamente come i deputati di Futuro Nazionale, la formazione di Vannacci.
O forse, più semplicemente, qualcuno non vuole una definizione in cui ha imparato a riconoscersi.



