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22 Dicembre 2025
SPIGOLATURE
26 Dicembre 2025La Corte Costituzionale ha bocciato il ricorso dell’Avvocatura di Stato (leggasi: del Governo) avverso la legge della Regione Toscana 31/12/2024, n. 61, Testo unico del Turismo (nel seguito TU). Se ne è molto parlato sui giornali e sui social, non sempre in termini pertinenti. È dunque utile inquadrare il contesto per capire quale partita si stia davvero giocando.
Il turismo è cresciuto fortemente negli ultimi anni, generando reddito e occupazione (ancorché, mediamente, lavoro povero). Benefici, ma anche controindicazioni. Molte località turistiche soffrono di overtourism, con impatti negativi su residenti, ambiente, infrastrutture ecc. Con l’aggravante che il turismo è un tipo di economia in sostanza estrattiva (vedasi su questa stessa testata l’eccellente https://www.luminosigiorni.it/cultura/venezia-e-nauru-due-realta-insulari-molto-diverse-ma-una-sola-malattia-leconomia-dellestrazione/ di Matteo Montagner), che produce rendite facili ma tende a soffocare altre attività. E a provocare quella monocultura turistica che a Venezia tutti lamentiamo ed è una condizione comune a molte altre località. Non mi dilungo, il tema è arcinoto e ne abbiamo trattato a iosa anche su questa testata.
Proprio perché il turismo è una risorsa ma l’eccesso di turismo un problema, di intensità e caratteristiche diverse da luogo a luogo, è del tutto naturale che gli enti territoriali, Regioni e Comuni, tendano a regolare il fenomeno e ammortizzarne gli effetti negativi. Ora, il turismo è sicuramente una competenza regionale, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione. Lo è per residualità, in quanto non è né tra le materie di competenza esclusiva dello Stato e neppure di competenza concorrente. Ma se le Regioni hanno sicuramente titolarità a legiferare (ad esempio) su organizzazione e promozione dell’offerta turistica, guide turistiche ecc. vi sono materie trasversali che, direi fisiologicamente, si intrecciano col turismo: ad esempio la tutela della concorrenza, l’ordinamento civilistico dei contratti. Queste sono e restano di competenza statale. Ricapitoliamo:
1) il turismo è una risorsa ma a volte anche un problema (overtourism);
2) alcune Regioni vorrebbero introdurre per legge delle regolamentazioni;
3) la questione della competenza tra Stato e Regioni è argomento scivoloso.
È precisamente questo il contesto in cui si colloca la questione del TU della Toscana. Questa Regione ha emesso una legge molto ambiziosa e dettagliata (qui il testo completo https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2024-12-31;61&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit3) che in effetti è molto prescrittiva. E quindi, quasi inevitabilmente, si situa nella zona grigia di competenze di cui sopra perché sospettabile di impattare sui principi della libera concorrenza, della libertà di impresa e quant’altro. Da qui il ricorso dello Stato che già in passato, con successo, aveva intrapreso analoga contromisura avverso una simile iniziativa della stessa Regione. Appunto, il ricorso alla Corte Costituzionale riguardava il giudizio di legittimità costituzionale di più punti “critici”: gli artt. 22, comma 6, 41, commi 3 e 4, da 42 a 45, 59 e 144.
La Corte ha rigettato i ricorsi su tutti i punti (qui la sentenza Corte Costituzionale – Sito ufficiale) costituendo un indubbio successo della Regione ma, ciò che più interessa, ponendo d’ora in poi un punto fermo di chiarezza sulla questione. La sentenza è densa e complessa e lascio a eroici volenterosi l’analisi completa della stessa. In questa sede tratteremo solo, per la particolare importanza che riveste per molte città (e massime per Venezia), il ricorso in merito all’art. 59 intitolato Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve. E qui chiedo al lettore la pazienza di seguire passo passo tutta la sequenza: 1) cosa prevede il TU; 2) le ragioni del ricorso; 3) le motivazioni con cui la Corte le ha respinte. Nel seguito cerco di produrre una sintesi dell’estremamente complesso quadro cercando (e mi assumo ogni responsabilità se non ci fossi riuscito) di distillare gli elementi chiave e sostanziali.
Cosa prevede il TU. In sintesi (in corsivo il testo quando tratto direttamente dal testo di legge): i Comuni ad alta intensità abitativa e tutti i capoluoghi di provincia possono stabilire criteri e limiti per lo svolgimento, per finalità turistica, dell’attività di locazione breve. E specifica, al comma successivo, che i criteri e i limiti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione, sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale, nonché di garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Quindi, tre concetti chiave: 1) la Regione delega i Comuni a regolare come credono al loro interno l’attività di locazione turistica. Ed è giusto che sia così, perché ogni Comune ha condizioni diverse; 2) la libertà di regolamentare è molto ampia, solo limitata (come giusto) dai criteri di necessità, proporzionalità e non discriminazione; 3) fa proprie le motivazioni che, come molte associazioni civiche sostengono, identificano le locazioni turistiche come uno dei problemi (“uno dei”.. non certo l’unico) che impattano sulla residenza nelle città affette da overtourism. È una presa di posizione non scontata e tantomeno obbligata. Io sono personalmente assai d’accordo ma certo è possibile e legittimo sostenere la tesi opposta, come da sempre fanno le rappresentanze dei locatori brevi.
Le ragioni del ricorso. La ratio del ricorso punta di fatto su una argomentazione sola, ma piuttosto solida: la sospetta “invasione di campo” sulla potestà legislativa statale. E così facendo – corollario implicito – il TU deborda dalle finalità strettamente turistiche di competenza andando a impingere nella loro legittima attività commerciale senza averne titolo. Il ricorso, in ultimo, dà voce alla classica contro argomentazione delle rappresentanze dei locatori turistici e contesta al TU di ledere i diritti dei proprietari immobiliari nel farsi illegittimamente interprete di interessi pubblici che l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva all’esclusiva potestà legislativa statale. Inoltre, la disposizione impugnata sarebbe «anche gravemente contraddittoria» perché le misure di limitazione delle locazioni turistiche non avrebbero alcuna attinenza con il tema della disponibilità di un numero adeguato di alloggi a prezzo accessibile.
Le motivazioni del respingimento. Qui, la Corte si dilunga in una meticolosa dissertazione in punta di diritto che, oggettivamente, sarebbe temerario tentare perfino di sintetizzare. La sostanza è che rigetta in toto la ratio del ricorso e si sostiene che i poteri che il TU attribuisce ai Comuni rientrano in pieno nelle competenze loro proprie di normare in tema di turismo e, in subordine, nella materia concorrente “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. E argomenta questa considerazione citando dei precedenti di legge, tra cui spicca anche il leggendario Emendamento Pellicani applicabile al Comune di Venezia. Riporto alcuni passaggi che mi sembrano particolarmente significativi: il fenomeno delle locazioni turistiche è riconducibile anche al governo del territorio, sicché, laddove è funzionale alla ordinata pianificazione del territorio, la regolamentazione di questo fenomeno rientra nella potestà legislativa delle Regioni, e, a cascata, ricade nelle competenze amministrative assegnate dalla legge ai Comuni. Ancora: I proprietari, da un lato, possono contestare i regolamenti adottati davanti al giudice amministrativo, dall’altro lato possono sfruttare il proprio bene in altri modi: o avviando una struttura ricettiva extra-alberghiera (in forma imprenditoriale) o rivolgendosi ad un’utenza non turistica. La destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica non può essere considerata elemento essenziale del diritto di proprietà.
La sentenza della Corte, per concludere, manda un messaggio inequivocabile: le Regioni, in tema turismo, hanno potestà legislativa ad ampio spettro (certo nei limiti della necessità, proporzionalità e non discriminazione) che si estende a settori interessati anche indirettamente dal fenomeno. Possono dunque autorizzare i Comuni a regolamentare e, se del caso, limitare le locazioni turistiche. Per di più, la Corte chiarisce che non è fondata la tesi, da sempre sostenuta dalle rappresentanze dei locatori brevi, secondo cui la limitazione delle locazioni turistiche costituirebbe una lesione del diritto di proprietà privata. Viene meno dunque la narrazione, da sempre evocata, dell’impossibilità di intervento regionale per l’assenza di una normativa statale. Tant’è che anche la Regione Emilia-Romagna si è mossa in tal senso (Affitti brevi. L’Assemblea legislativa ha approvato la legge | Cronaca Bianca).
Volgendoci a casa nostra, si apre dunque un tema politico qualificante tanto a livello regionale quanto comunale. Finora la Regione Veneto non ha mostrato certo la meritoria sensibilità della Toscana. Al contrario, sembra prevalere l’idea che il Veneto debba sfruttare fino in fondo la propria primazia nazionale nel turismo: lo dimostrano iniziative come The Land of Venice e le dichiarazioni del neo-Presidente Stefani, che ha subito rivendicato la necessità di fare “meglio e di più”. Né rassicura il profilo del neo-Assessore al Turismo.
Ma se questa sensibilità manca, allora il tema va posto con forza sul piano politico. Nessuno contesta che per il Veneto il turismo sia un’attività irrinunciabile ma non può mancare la consapevolezza degli impatti negativi che produce sui territori (e non penso solo a Venezia). Credo sia legittimo aspettarsi dai neoconsiglieri veneziani un’azione incessante e determinata su questo fronte. Si può (e personalmente penso si debba) intervenire con una legge regionale che dia ai Comuni la possibilità di normare il fenomeno degli affitti brevi.
E, concludo, questo dovrà essere un tema discriminante nei programmi per la candidatura a Sindaco. Certo è una questione rovente, certo non facile, certo le associazioni dei locatari sono agguerrite e combattive nella difesa dei loro interessi. Si pensi che persino Brugnaro viene visto da queste come un nemico che le vessa ingiustamente con le trovate sulle fosse settiche e il Regolamento che ha tentato di introdurre (senza riuscirci). Perfino quel Regolamento, da molti osservatori (tra cui chi scrive) ritenuto un pannicello caldo rispetto alle potenzialità dell’Emendamento Pellicani, è visto dai locatori come vessatorio. Quindi, tema sensibile e discriminante. Ma non può non fare parte qualificante di ogni programma elettorale. Che deve prendere posizione. Sia che sposi la tesi del TU della Toscana e prendendosi l’onere di fare delle scelte applicative (non dimentichiamo mai quel nei limiti della necessità, proporzionalità e non discriminazione.. certo non sarebbero ragionevoli chiusure draconiane), sia che si posizioni (del tutto legittimamente) nel privilegiare le esigenze del mercato delle locazioni turistiche. Ma in ogni caso, ci si dovrà assumere la responsabilità politica delle scelte. Hic Rhodus hic salta, tutti i candidati dovranno dire da che parte stanno.
Non ci sono più alibi.
Immagine di copertina: © misterlex.it



